Intanto partiamo da un obbligo normativo imposto dall’articolo 23 comma 1 D.P.R. 380/01:
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La predetta sentenza ha ritenuto legittimo il comportamento tempestivo di un Comune che ha provveduto a comunicare la sospensione di efficacia della SCIA per interventi di manutenzione di una villa, che sia motivata con riferimento al fatto che il medesimo deposito è stato effettuato solo da un comproprietario del bene interessato dalle opere; e ciò a maggior ragione nel caso in cui sussistano formali contestazioni sul diritto di proprietà del medesimo immobile. Se da un lato, l’Amministrazione, quando venga a conoscenza dell’esistenza di contestazioni sul diritto di richiedere il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, ma senza tuttavia assumere valutazioni di tipo civilistico sulla “pienezza” del titolo di legittimazione, dall’altro, non può riconoscersi legittimazione al semplice proprietario pro quota, ovvero al comproprietario di un immobile.
Ciò per l’evidente ragione, che diversamente considerando il contegno tenuto da quest’ultimo, potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento.
Quindi, un comproprietario o più comproprietari non hanno titolo a presentare la SCIA in difetto dell’assenso di un altro comproprietario mancante o dissenziente, perchè mancherebbe il requisito della piena ed esclusiva titolarità del bene.
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Il Comune può chiedere integrazioni nelle pratiche edilizie, ma deve valutarle realmente e rispettare i termini dei propri poteri di controllo. Recenti sentenze chiariscono il rapporto tra documentazione incompleta, integrazione SCIA, consolidamento della segnalazione e autotutela.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che alla CILA non si applica il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge 241/1990, la comunicazione non costituisce un’istanza diretta al rilascio di un titolo edilizio, ma una comunicazione proveniente dal privato per effettuare opere edilizie in regime libero.