La CILA Superbonus presentata su edificio privo di conformità urbanistico-edilizia pose subito problemi applicativi

Le CILA Superbonus collegate a pratiche edilizie condividono il diniego e annullamento
La CILAS può essere presentata in via autonoma oppure integrata ad altre pratiche edilizie ordinarie, quali Permesso di Costruire e SCIA, quando vengono effettuate contestualmente opere diverse dal Superbonus, ed è una possibilità espressamente prevista dalla normativa e dalla modulistica unificata.
Cosa accade alla CILAS “complementare” nel momento in cui la pratica edilizia ordinaria a cui è collegata viene dichiarata inefficace, annullata o dato diniego? La risposta si ricava dalla sentenza TAR Napoli n. 1710/2024: la CILAS viene dichiarata anch’essa improcedibile e pertanto inefficace.
Nella fattispecie era stato richiesto a maggio 2022 un Permesso di Costruire per demolizione e ricostruzione con Piano Casa, puntando anche al relativo incremento volumetrico (non ho capito perchè sia stata presentata una CILAS in presenza di demolizione e ricostruzione integrale, ma è riportato così). Nonostante che il 15 novembre 2022 fosse stato inviato un primo preavviso di rigetto sul permesso, è stata successivamente depositata il 28 novembre 2022 una CILAS collegata al permesso.
In seguito, il 1° dicembre 2022 il Comune ha provveduto all’avvio di un nuovo procedimento, avendo archiviato quello precedente, e infine inviato il diniego definitivo del permesso contestuale alla dichiarazione di improcedibilità della CILAS complementare.
Il proprietario fa ricorso al TAR sostenendo vari motivi, tra cui l’avvenuta formazione del silenzio assenso del permesso di costruire, a prescindere dalla legittimità dell’attività edilizia oggetto del procedimento.
Il T.A.R. ha respinto questa motivazione, affermando che “La formazione del silenzio – assenso deve escludersi ove la richiesta del permesso di costruire venga formulata ai sensi del c.d. Piano casa. Tale istanza, infatti, non si presta ad essere ricondotta al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio – assenso, ma ad una fattispecie di silenzio – inadempimento, in quanto la normativa di cui all’art. 20, d.P.R. n. 380/2001 deve ritenersi applicabile unicamente al rilascio di titoli edilizi ordinari.”
Nella stessa sentenza viene peraltro confermato che la CILA Superbonus, pur costituendo un atto di natura privatistica, è strettamente e inestricabilmente collegata alla richiesta di Permesso di Costruire o deposito SCIA. Pertanto, appare chiaro che la CILA superbonus debba essere ritenuta improcedibile o comunque inefficace una volta denegato il permesso di costruire, ad essa presupposto.
Pertanto il rischio di “caducazione” della CILAS potrebbe concretizzarsi anche con l’annullamento del permesso di costruire o dichiarazione inefficacia di SCIA anche ad anni di distanza. Chissà quali ripercussioni potrebbe avere nei casi di interventi Superbonus compiuti nel periodo di asserita validità delle pratiche complementari. Si rammenta infine che recentemente il Consiglio di Stato ha ammesso la dichiarazione di inefficacia verso le CILA.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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