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Esso non introduce norme giuridiche, ma rende applicabile la disciplina prevista dalla legge sul bene vincolato.

L’apposizione di vincolo di notevole interesse culturale segue una procedura prevista dalla legge.

Alcuni decreti di vincolo sono finalizzati a tutelare la conservazione di un immobile anche attraverso la tutela del suo contesto circostante, ad esempio con vincoli di natura indiretta finalizzati a conservare i coni visivi.

Si insegna che la principale norma istitutrice dei vincoli dei beni culturali sia la L. 1089/39, oggi interamente abrogata; questa norma aveva invece un suo provvedimento precedente, volto prettamente a tutelare <<l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti>>, ed era la L. 364/1909, anch’essa abrogata dalla sopravvenuta L. 1089/39.

Facendo riferimento alla fattispecie di cui alla sentenza del Consiglio di Stato VI n. 2507 del 26 maggio 2017, relativo ad un diniego alla istanza di condono edilizio ex L. 724/1994, diniego conseguente al parere negativo della Soprintendenza per i beni archeologici.

Infatti sul bene e area oggetto di istanza di condono gravava vincolo indiretto di inedificabilità assoluta in quanto istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 settembre 1947, e pertanto si applicava il diniego alla domanda ai sensi dell’art. 33 della L. 47/1985 per il quale «le opere di cui all’art. 31 non sono suscettibili di sanatoria» quando siano state realizzate in violazione di un vincolo di in edificabilità, imposto prima della esecuzione.

A tale diniego il richiedente il condono si oppone facendo prima ricorso al TAR per la Campania e poi al Consiglio di Stato.

Se invece il vincolo è sopravvenuto dopo la domanda o dopo l’epoca dell’abuso, consiglio la visione di questo video nel canale YouTube:

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma il diniego del Condono.

Tenuto conto la tardività dell’impugnazione del decreto di vincolo (istituito il 24 settembre 1947), l’atto o decreto che impone un tale vincolo è immediatamente lesivo ed impugnabile, anche quando si tratta di un atto che conforma una pluralità di beni.

Quando l’atto di imposizione del vincolo è divenuto inoppugnabile (per la mancata tempestiva impugnazione del soggetto legittimato), la sua legittimità non può essere posta in contestazione, in occasione della impugnazione di provvedimenti ulteriori, basati sulla esistenza del vincolo.

Tale principio rileva sia quando tali provvedimenti siano emessi nei confronti di coloro che risultavano già proprietari al momento della imposizione del vincolo, sia quando siano emessi nei confronti dei loro aventi causa sulla base di atti inter vivos o mortis causa.

Infatti, l’acquisto del bene da parte del subacquirente comporta il suo ingresso nella situazione giuridica nella quale si trovava il dante causa, ivi comprese le preclusioni di carattere processuale, derivanti dalla mancata impugnazione di atti rimasti inoppugnati (o che siano stati impugnati, con ricorsi non accolti).

Pertanto, anche nei confronti dell’appellante rileva l’inoppugnabilità del decreto ministeriale del 1947, che non è venuta meno per il fatto che esso sia stato posto a base di successivi atti.

Può un vincolo dei beni culturali limitare l’edificabilità?

La legge n. 1089 del 1939 (così come poi il testo unico n. 490/1999 ed il Codice D.Lgs 42 del 2004) ha attribuito all’Amministrazione il potere di vietare l’edificabilità anche di un’area estesa, per salvaguardare il decoro, la visibilità e il peculiare contesto ambientale nel quale si trova il bene archeologico da tutelare: la valutazione sulla sussistenza delle esigenze di salvaguardare un complesso monumentale rientra nell’ambito dei suoi poteri tecnico-discrezionali (Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 1979, n. 199) ed è insindacabile in quanto tale, circa la determinazione dei terreni circostanti, da considerare come parte integrante e funzionale del complesso (Consiglio di Stato Sez. VI n.2507 del 26 maggio 2017, Sez. VI, 23 maggio 2006, n. 3078; Sez. IV, 11 luglio 1969, n. 368).

Quando si tratti di un’area archeologica situata in cacumine elati montis (sia essa un castrum ovvero un’acropoli di epoca greco-romana), e da tale sommità siano dominati i terreni circostanti, ben può l’Amministrazione statale sottoporre a vincolo indiretto tali terreni (e, se del caso, l’antico sistema viario), per salvaguardare e lasciare inalterate quelle caratteristiche dei luoghi sui quali l’area archeologica si erge nella sua possenza (Consiglio di Stato Sez. VI n.2507 del 26 maggio 2017).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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