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LEGGE 1 giugno 1939, n. 1089 Tutela delle cose d’interesse artistico o storico.

pubblicato in GU n. 184 del 8-8-1939 – Testo originario e vigente dal 23-08-1939 – provvedimento abrogato con D.Lgs. 490/99.


CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

  1. a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
  2. b) le cose d’interesse numismatico;
  3. c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni.

Art. 2.

Sono altresi’ sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica; militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute, di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione; in forma amministrativa, del Ministro per la educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3.

Il Ministro per l’educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell’art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma, dell’articolo precedente.

L’elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l’interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell’educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 4.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l’elenco descrittivo delle cose indicate nell’art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

I rappresentanti anzidetti hanno altresi’ l’obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell’ente o istituto.

Le cose indicate nell’art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale.

Art. 6.

Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l’educazione nazionale le cose che hanno l’interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l’interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l’educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7.

Il Ministro per l’educazione nazionale vigila perchè siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8.

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l’educazione nazionale, nell’esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica.

Art. 9.

I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 10.

I provvedimenti, adottati dal Ministro per l’educazione nazionale, sono definitivi.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l’educazione nazionale.

CAPO II.
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ E SICUREZZA DELLE COSE.

Art. 11.

Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle Provincie, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Sopraintendenza, competente.

Art. 12.

Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell’articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente sopraintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perciò le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13.

Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l’autorizzazione dal Ministro per l’educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14.

Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere diretta niente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni; enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

In caso di urgenza il Ministro può adottare senz’altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15.

Le disposizioni di cui all’articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 16.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle, scienze e delle arti, ha facoltà d’imporre, per le cose di cui all’art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

La spesa occorrente è a carico dell’ente proprietario. Qualora l’ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l’onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17.

Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell’articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l’obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

L’ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.

Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l’ammontare della spesa sarà riscosso con le forane previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18.

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l’obbligo di sottoporre alla competente Sopra-intendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5.

In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l’educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 19.

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all’opera, purché ne sia lata immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

Art. 20.

Il sopraintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.

La stessa facoltà spetta al sopraintendente per i lavori relativi olle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche, quando non sia per esse intervenuta la notifica.

In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall’ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provi veduto alla notifica, l’ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21.

Il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

L’esercizio di tale facoltà è indipendente dall’applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22.

Con disposizione dei competenti sopraintendenti, sarà vietato il collocamento o l’affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l’aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.

CAPO III.
DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE COSE.
SEZIONE I. – Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali.

Art. 23.

Le cose indicate negli articoli 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

Art. 24.

Il Ministro per l’educazione, sentito il consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l’alienazione di cose di antichità e d’arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Il Ministro può altresì autorizzare l’alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d’arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Art. 25.

Il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d’antichità e d’arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Art. 26.

Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell’art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l’autorizzazione, qualora ritenga che l’alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

Art. 27.

È vietata l’alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta, la notificazione di cui all’art. 5.

Il Ministro per l’educazione nazionale può autorizzarne l’alienazione anche parziale, nei casi e modi di cui all’articolo 24.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

Art. 29.

Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l’interesse di cui all’art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell’abbattimento.

È nullo ogni patto contrario.

SEZIONE II. – Delle cose appartenenti a privati.

Art. 30.

Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro per l’educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l’obbligo della denunzia spetta all’erede.

Art. 31.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l’educazione nazionale ha, facoltà, di acquistare la, cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico Corrispettivo, il prezzo è determinato d’ufficio dal Ministro.

Ove l’alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l’altro dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 32.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.

In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione: all’alienante è vietato di effettuar la tradizione della cosa.

La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

Art. 33.

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per l’educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa, sia a qualunque titolo data in pagamento.

Art. 34.

Il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell’educazione, delle, scienze e delle arti, può vietare l’alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell’art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nel termini e modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

CAPO IV.
DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

SEZIONE I. – Esportazione.

Art. 35.

È vietata l’esportazione dal Regno delle cose indicate nell’art. 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 36.

Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all’art. deve ottenerne licenza.

A tale scopo deve fare denunzia e presentare all’ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra, l’esportatore e l’ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 37.

Salvo quanto è stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l’esportazione è soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

sulle prime L. 20.000, otto per cento,

sulle successive L. 80.000, quindici per cento,

sulle successive L. 100.000, venti per cento,

sulle successive L. 300.000, venticinque per cento,

sul resto trenta per cento.

Ove l’esportatore non ritengo di accettare il valore determinato dal Ministro per l’educazione nazionale, il valore stesso è stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l’altro dall’esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’esportatore.

Art. 38.

Il Ministro per l’educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e per le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

Art. 39.

Entro il termine di mesi due dalla denuncia, il Ministro ha facoltà, di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino importante interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 40.

Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sessione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal Ministro su richiesta dell’interessato.

La tassa di esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano riemportati nel termine stabilito.

Art. 41.

Il Ministro per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l’esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell’art. 1, destinati a mostre o esposizioni d’arte all’estero oppure all’arredamento delle Regie sedi diplomatiche o consolari.

Può inoltre concedere l’esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all’estero per servizio, per gli oggetti di cui all’art. 1 costituenti il mobilio privato.

SEZIONE II. – Importazione temporanea.

Art. 42.

Le cose indicate nell’art. 1, che siano importate dall’estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell’ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta, dell’interessato.

CAPO V.
DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE.

Art. 43.

Il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà, di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all’art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.

– A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l’occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell’indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell’immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l’altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 45.

Il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all’art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l’occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che l’Amministrazione ritenga di prescrivere.

In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.

Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l’altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 46.

Nel caso di cui all’articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell’immobile è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell’immobile.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 44, terzo comma.

Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 47.

Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all’art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l’educazione nazionale.

Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all’articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell’autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 44.

Art. 48.

Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all’art. 1 deve farne immediata denuncia all’autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l’educazione nazionale.

Art. 49.

Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 44.

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 50.

Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

CAPO VI.
DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Art. 51.

È vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell’art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Il Ministro per l’educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell’originale lo consentano.

Art. 52.

Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell’art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53.

Il Ministro per l’educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate à sensi dell’art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

CAPO VII.
DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI.

Art. 54.

Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l’educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l’espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Il Ministro per l’educazione nazionale può autorizzare l’espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55.

Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l’educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.

Art. 56.

Il Ministro per l’educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all’art. 1.

Art. 57.

Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per l’educazione nazionale.

CAPO VIII.
SANZIONI.

Art. 58.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l’elenco di cui all’art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l’ammenda da lire 500 a lire 10.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Indipendentemente dall’azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell’elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell’Intendenza di finanza, all’esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l’esazione delle imposte dirette.

Art. 59.

Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la multa da lire 1000 a lire 50.000.

Il trasgressore è tenuto inoltre ad, eseguire quei lavori che il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

Quando la riduzione della cosa in pristino non sia posabile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l’altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60.

Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al collocamento o all’affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con l’ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Indipendentemente dall’azione penale, il soprintendente può disporre la rimozione d’ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all’uopo, ove occorra, l’ausilio della forza pubblica.

Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61.

Le alienazioni, le Convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l’educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 62.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d’arte, sono puniti con la multa da lire 2.000 a lire 50.000.

Art. 63.

Chiunque ometta la denuncia prevista dall’art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma, dell’art. 32, è punito con la multa da lire 1000 a 50.000.

La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all’art. 34.

Art. 64.

Senza pregiudizio di quanto è disposto con l’art. 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

Il Ministro per l’educazione nazionale, in caso di violazione dell’art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all’ente o istituto cui la cosa apparteneva.

Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

Nel caso in cui il trasgressore non accetti la, determinazione della somma, fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell’art. 59.

Art. 65.

Se la cosa, temporaneamente esportata à sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termino prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell’interessato, conceda la trasformazione dell’esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66.

È punita con la, multa da lire 2.000 a lire 150.000, l’esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Quando si tratti di cose di proprietà di enti o Istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l’educazione nazionale può disporre che le cose stesse alano attribuite all’ente o istituto che ne era proprietario.

Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell’art. 64.

Art. 67.

Chiunque s’impossessa di cose di antichità e d’arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell’art. 624 del codice penale.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell’art. 625 del Codice penale.

Art. 68.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell’articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l’ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la, disposizione dell’art. 59.

Art. 69.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’art. 51 è punito con l’ammenda fino a lire 5000.

Art. 70.
Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l’educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all’art. 650 del codice penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71.

Il Ministro per l’educazione nazionale nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l’esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.

Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l’esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 3 ed al suo deposito presso le Regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Art. 72.

Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, R. decreto 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892, n. 31, nonchè le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 73.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – BOTTAI – SOLMI – DI REVEL – LANTINI – ALFIERI – GUARNERI

Visto il Guardasigilli: GRANDI

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