Legge Regionale n° 65/2014 – Norme per il Governo del Territorio comprensiva delle modifiche approvate con L.R. n. 50 del 30 settembre 2017 che recepisce i D.Lgs. 126/2016, 127/2016 e 222/2016.
La legge regionale toscana sul governo del territorio, la LR 65/2014, è stata revisionata per la seconda volta rispetto alla sua prima entrata in vigore, avvenuta nel novembre 2014.
Cassati i due articoli 207 e 208 con sanzioni ridotte per abusi edilizi ante 1985 e 1967 perchè contrastanti col Titolo V della Costituzione; la Consulta si è pronunciata con sentenza n. 233 depositata il 19 novembre 2015.
Avrà inizio il 20 ottobre il tanto atteso momento di discussione sugli articoli relativi al regime sanzionatorio urbanistico toscano impugnati per incostituzionalità dal Governo lo scorso dicembre 2014, ovvero i due articoli 207 e 208 della L.R. 65/2014.
La Regione Toscana il 20 aprile scorso ha approvato lievi modifiche alla propria legge urbanistica 65/2014 pubblicata il 12 novembre 2014, con alcune novità sulla sezione della cosiddetta Edilizia Libera, modifiche introdotte attraverso la L.R. 49/2015.
La nuova impostazione introdotta con la LR 65/2015 (art. 182) si pone in contrasto interpretativo in materia di sanatorie strutturali con l'omologo articolo previsto dal Testo Unico dell'edilizia il quale prevede l'unico principio di doppia conformità a prescindere dagli ambiti strutturali e urbanistici.
La legge regionale toscana 65/2014 ha rimodulato le Ristrutturazioni edilizie: come comportarsi nelle zone a Pericolosità idraulica elevata P.I.4 in assenza di un diretto coordinamento con la L.R. 21/2012 ?
Un lettore, collega professionista, con un suo commento ha posto un interessante quesito sul frazionamento in zona di Pericolosità idraulica molto elevata e la nuova LR 65/2014.
La Giunta regionale toscana con Del. 1121 del 04-12-2014 ha approvato la proposta di modifica al PIT con valenza di Piano paesaggistico, concludendo l'istruttoria delle osservazioni presentate.
Sulla nuova L.R. 65/2014 occorre una profonda analisi riflessiva e comparativa con la neopensionata L.R. 1/2005; si ammette pure che le norme corpose necessitano di un determinato tempo di assimilazione, oserei dire fisiologico.