Il Comune deve emanare provvedimento per dichiarare persa l'efficacia del titolo abilitativo con l'articolo 15 DPR 380/01.

Cassati i due articoli 207 e 208 con sanzioni ridotte per abusi edilizi ante 1985 e 1967 perchè contrastanti col Titolo V della Costituzione

Carlo Pagliai
Autore
La Consulta si è pronunciata con sentenza n. 233/2015 decisa il 21 ottobre e depositata il 19 novembre 2015.
La legge regionale toscana 65/2014 sul Governo del territorio, pubblicata sul BURT n. 53 del 12/11/2014, ha introdotto una lunga serie di innovazioni che spaziano dalla limitazione del consumo del suolo, alla rigenerazione urbana e pianificazione paesaggistica.
Essa contiene anche la sezione relativa alla normativa edilizia, nella quale a questo punto dobbiamo dire “c’erano” i due articoli 207 e 208 che differenziavano il calcolo della sanzione pecuniaria per i reati edilizi commessi prima del 1985 e 1967 e in base ad altre condizioni.
Per questa ragione le norme censurate interferiscono con le disposizioni in materia di sanzioni civili e penali previste dal T.U.E DPR 380/2001 in materia di reati edilizi, violanti anche l’art. 117, comma 2, lettera s) (rectius: lettera l), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia ordinamento civile e penale.
APPROFONDIMENTO sugli articoli 207 e 208 →
Il 24 dicembre 2014 il Governo Renzi provvide prontamente a impugnare questi articoli, oltre a quelli relativi alla Conferenza di Copianificazione e alla previsione urbanistica delle grandi strutture di vendita ovvero artt. 25-26-27; per questi ultimi tre è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale per carenza di argomentazione da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, così si legge nel dispositivo.
Ergo, questi tre articoli rimangano in essere e vigenza.
RIFLESSIONI CRITICHE sulla L.R. 65/2014 toscana →
E adesso ?
L’azzeramento di questi due articoli 207 e 208 farà si ché l’unica procedura legittima per le sanatorie edilizie sia il normale regime ordinario (cfr artt. 196 e 209). Adesso vedremo se vi saranno ulteriori interventi correttivi alla norma da parte della regione titolare.
Restano validi gli atti rilasciati in forza dei suddetti articoli.
TESTO INTEGRALE PRONUNCIA 233/2015 DELLA CONSULTA →
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
CONTATTI – NEWSLETTER – VIDEO
Articoli recenti
- Decadenza Permesso di Costruire per mancanza inizio o fine lavori
- Monetizzazione parcheggi sostitutiva del reperimento o cessione aree
- Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: confrontare anche interesse pubblica utilità energetica
- Stato Legittimo immobile verso tutte le norme tecniche e procedimenti
- Allegato B tardivo, sanabile con Remissione in bonis (Emendamento DL 11/2023)
- Tettoia: permessi, edilizia libera e pertinenza