Skip to content

Le Dia e Scia sono atti di natura privata che assumono effetto tacito di titolo abilitativo

A partire soprattutto dal 1996 sono state depositate molte pratiche DIA e SCIA. Cosa succede se ne troviamo una “imperfetta” ?

Domanda dalle cento pistole.

Proviamo a fare un ragionamento, quindi venitemi dietro al filo. Non è detto che la conclusione sia da prendere come Vangelo.

Ho dato una breve sintesi in questo filmato:

Attualmente la normativa L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, aggiornata anche da alcuni decreti attuativi “Madia” su silenzio-assenso, conferenza dei servizi, e dal decreto ‘Scia 2’ dello scorso novembre, prevedono la seguente progressione amministrativa per le SCIA come segue:

  • Giorno 0: presentazione della SCIA
    Viene depositata una SCIA edilizia anche in modalità telematica.

    L’Attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. In genere il sistema automatizzato di un Comune invia entro poco tempo una email con cui comunica l’assegnazione del protocollo.
    A prescindere da ciò, anche se il protocollo comunale fosse assegnato giorni dopo, l’inizio della decorrenza del termine per verificare la SCIA coincide con l’entrata formale della pratica all’ufficio relazioni col pubblico;
  • da giorni 0 a 30 dalla presentazione
    L’amministrazione competente può verificare la presenza o meno di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

    In caso di accertata carenza può:

    1) adottare motivato provvedimento di sospensione dell’attività e di rimozione;

    2) invitare motivatamente l’interessato a conformare l’attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni; decorso il termine l’attività si intende vietata e illegittima;

    3) invitare motivatamente l’interessato a conformare l’attività alla normativa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni; decorso il termine l’attività si intende vietata e illegittima;
  • dopo 18 mesi dai primi trenta giorni dalla presentazione
    1) l’amministrazione competente non può chiedere la conformazione dell’attività edilizia;

    2) può adottare l’annullamento in Autotutela (art. 21 nonies L. 241/90) se una SCIA è stata prodotta in violazione della normativa, a condizione che sussistano ragioni di interesse pubblico, anche con silenzio-assenso formatosi dopo i primi trenta giorni.
    La valutazione di sussistenza di interesse pubblico deve essere comparata agli interessi privati del cittadino destinatario, verosimilmente come accade con l’art. 38 del DPR 380/01 per l’annullamento del permesso di costruire.
  • dopo 19 mesi:
    1) l’amministrazione competente non può richiedere conformazione dell’attività come nei primi trenta giorni;

    2) non può neppure adottare provvedimento di Autotutela per ragioni di interesse pubblico;

    3) Attenzione: l’amministrazione può annullare il provvedimento amministrativo SCIA anche dopo i 30 gg + 18 mesi, in presenza di falsità delle seguenti condizioni, se accertate con sentenza passata in giudicato (civilistica, amministrativa e/o penale?):
    – rappresentazione dei requisiti e
     fatti;
    –  dichiarazioni sostitutive;
    – attestazioni;
    – asseverazioni; 

    Quindi, prima scatta la sentenza passato in giudicato, poi scatta l’annullamento sul piano amministrativo della predetta pratica.
    In questo caso resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, comprese quelle di falsa attestazione e falso ideologico connesso alle dichiarazioni rese da Professionisti e committenti nelle SCIA. Prescrizione permettendo.

Attenzione: non la trattazione di questo argomento non finisce qui. L’annullamento in autotutela può avvenire anche in presenza di altre condizioni.

Il proseguo, nella prossima puntata.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su