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Impossibile sospendere l’ordine di demolizione per illeciti edilizi primari mediante deposito di SCIA in sanatoria

Con la SCIA in sanatoria prevista dall’articolo 37 DPR 380 (TUE) si possono regolarizzare gli illeciti edilizi di minore rilevanza, cioè quelli espressamente ammessi dal predetto articolo; volendo rimanere sintetico devo rinviare all’apposito approfondimento per i dettagli.

Ciò che invece è importante sottolineare oggi è che di fronte ad ordinanza di rimessa in pristino e demolizione emessa ai sensi dell’articolo 31 TUE, avente per oggetto (evidentemente) abusi edilizi rientranti nella sfera del permesso di costruire, non si può opporvi o rimediare con una SCIA in sanatoria.

Esiste un principio ben chiaro nel DPR 380/01, mi riferisco in particolare al rapporto biunivoco tra categorie di intervento e procedure amministrative edilizie: ciò è valido sia per quelle a regime ordinario che in sanatoria.

Per essere più chiari, attualmente il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 mantiene distinti gli ambiti e categorie di intervento realizzate illecitamente, ovvero:

Vediamo quindi come comportarsi se le opere illecite primarie accertate sono state contestate dalla P.A. con regolare ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’articolo 31 TUE, e quali procedure di regolarizzazione applicare

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SCIA in sanatoria non sospende efficacia dell’ordinanza di demolizione

Partiamo dal principio evidenziato in sentenza del Consiglio di Stato n. 4200/2023.

La realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge (permesso di costruire), ne comporta irrimediabilmente l’abusività (quantomeno quella c.d. formale), alla quale si può rimediare con il diverso procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sempreché ne ricorrano i presupposti (della c.d. doppia conformità sostanziale).

Pertanto, affinché si possa sospendere l’efficacia della ordinanza di demolizione, è necessario presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (cfr. Cons. di Stato n. 4200/2023, n. 5746/2022).

In effetto il ragionamento estrapolato fila correttamente: se l’ordinanza di demolizione ha per oggetto abusi edilizi per opere effettuate in assenza o difformità dal permesso, non c’è presupposto per una SCIA in sanatoria ex art. 37 TUE.

In altre parole non è ammissibile fare un “downgrade” procedurale per sanare illeciti edilizi gravi (penalmente sanzionabili) tramite la SCIA in sanatoria, prevista invece per illeciti di minore rilevanza. Attenzione: il fatto che siano di minore rilevanza non va inteso che siano trascurabili, e lo stesso dicasi per la CILA tardiva.

Per sospendere l’efficacia dell’ordinanza demolitoria serve istanza permesso di costruire in sanatoria

La procedura di accertamento di conformità prevista dall’articolo 36 TUE è l’unica che consente di sospendere l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino emessa ai sensi dell’articolo 31 TUE.

A seguito della presentazione prende avvio il normale iter di disamina, al termine del quale gli esiti possono essere due: diniego o rilascio di sanatoria.

IN CASO DI DINIEGO DI SANATORIA.

Se la richiesta di Accertamento di conformità viene respinta, viene meno l’effetto sospensivo della stessa ordinanza di demolizione già notificata.

La stessa iniziale ordinanza di demolizione si riattiva e prende efficacia per i giorni di validità rimanenti, che decorrono dalla notifica del diniego al soggetto richiedente la sanatoria. E’ importante sottolineare che il computo del termine residuale si ottiene sottraendo dal termine iniziale imposto dall’ordinanza i giorni trascorsi da esso fino alla presentazione dell’istanza.

In tal senso trovo utile rammentare apposito approfondimento sulla sospensione e riaccensione di efficacia dell’ordine di demolizione.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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