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Impugnata per profili che escludono la copianificazione nel piano paesaggistico

Pur essendo regione con statuto autonomo, la Sardegna ha superato i propri limiti di potestà legislativa.

Si tratta della legge della Regione Sardegna n. 11 del 03/07/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”.

Tale legge regionale è stata impugnata dal Governo Gentiloni mediante Consiglio dei Ministri n. 42 del 29 Agosto 2017.

Essa ha apportato diverse modifiche, principalmente riassumibili in due filoni:

  1. mancata Copianificazione col Ministero e scelta unilaterale su vincoli:
    l’articolo 13, aggiungendo le lettere “i bis” e “i ter” al comma 2 dell’art. 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, inserisce ulteriori tipologie di interventi tra quelle già ammesse nelle zone sottoposte a “vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi” soggette, per i beni paesaggistici, all’obbligo di condivisione preventiva in sede di copianificazione tra Regione e Stato (Ministero Beni Culturali).
    Al contrario, la regione in via unilaterale anticipa una scelta di merito paesaggistico che spetta ai piani paesaggistici regionali, soggetti appunti alla condivisione preventiva (copianificazione) col Ministero. Lo stesso dicasi per l’art. 29 della stessa legge, relativa all’individuazione degli immobili immobili incompatibili con i valori paesaggistici da rilocalizzare in altre aree non di pregio.
    La Regione Sardegna ha operato in via unilaterale anziché congiuntamente col Ministero, superando quindi il principio di copianificazione condivisa, superando l’art. 117 c.2 lettera S della Costituzione, le norme del Codice dei Beni Culturali e i propri limiti sull’autonomia dello Statuto speciale della Sardegna.
    Al riguardo, la Corte costituzionale, dopo aver ricordato, con la sentenza n. 308 del 2013, che “l’art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all’ultimo periodo del comma 1, l’obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143», ha sancito, con la sentenza n. 210 del 2014, il principio per cui è necessario che “effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale”.
  2. procedura di sclassamento aree gravate da usi civici:
    per questo argomento si ripetono le stesse motivazioni di cui al punto precedente, ovvero che una procedura regionale imposta in via unilaterale, evitando la copianificazione, supera i principi e limiti statutari nonchè viola i principi del Titolo V della Costituzione.

La disciplina paesaggistica statale costituisce limite minimo non derogabile da Regioni ordinarie, a statuto speciale e da Province autonome

Le disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica vanno ricondotte tra quelle adottate dal legislatore statale sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e, in particolare, le norme in materia di beni paesaggistici (nell’ambito dei quali l’art. 142, comma 1, lettera h) annovera anche gli usi civici) e di pianificazione paesaggistica contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che pertanto devono intendersi vincolanti anche nei confronti della Regione Sardegna.

La materia paesaggistica è connessa al valore del paesaggio costituzionalmente garantito

Sull’argomento la Corte Costituzionale ha rilevato che “La particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali”, incidendo sulla loro potestà normativa (cfr. C. Cost. n. 367/2007. Per la natura di “norme di grande riforma economico-sociale” delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42/2004, e per i limiti che ne derivano all’esercizio della competenza legislativa primaria delle Regioni autonome, cfr., con riferimento all’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, C. Cost. n. 164/2009, n. 101/2010, n. 238/2013).

Se devo sbilanciarmi, ritengo che la Sardegna al termine del giudizio non avrà la meglio, condividendo le linee dettate dal Governo.

Tra l’altro la Sardegna è stata molto celere nel recepire il nuovo DPR 31/2017 sulla semplificazione paesaggistica.

La materia del Governo del territorio, che ricomprende edilizia e urbanistica, nelle regioni a statuto speciale soggiace comunque ad alcuni limiti oltre i quali nessuna regione può avventurarsi; certo è l’attuale impianto costituzionale introdotto con la riforma del Titolo V del 2001 ha creato le condizioni per incrementare molto il contrasto costituzione tra Stato e Regioni di ogni tipo.

Si rende quindi necessaria una seria riforma costituzionale. Dico davvero.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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