In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
I piani urbanistico territoriali delle regioni possono avere duplice valenza paesistica
Il Codice dei Beni culturali consente alle Regioni la possibilità di pianificare paesaggio e territorio con un solo strumento
La pianificazione paesaggistica è demandata alle regioni, ordinarie e speciali, attraverso l’approvazione di piani paesaggistici, come dispone l’art. 135 del Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004.
La regione può (o meglio, deve) normare l’uso del territorio mediante specifici piani paesaggistici, attraverso i quali assicurano salvaguardia e gestione di esso nel rispetto dei differenti valori paesistici prefissati, attraverso anche i vincoli. In particolare ogni piano paesaggistico regionale deve definire apposite prescrizioni e previsioni ordinate (art. 135 c. 4 del Codice), in particolare finalizzate allo scopo di:
- Conservare gli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- Riqualificare delle aree compromesse o degradate;
- Salvaguardare delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
I contenuti minimi dei piani paesaggistici in sostanza devono comprendere: 1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
- ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
- ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
- ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142,(vincoli “galassini” per legge) loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
- individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.
La materia paesaggistica non è di esclusiva competenza delle regioni a statuto speciale
Le Regioni devono anche dotarsi di piani territoriali di coordinamento, con cui stabilire indirizzi e prescrizioni di sviluppo ordinato del territorio regionale, come prevede il vigente art. 5 della L. 1150/42; tale funzione una volta era in seno al Ministero LLPP, poi delegata alle regioni con la loro istituzione negli anni Settanta. Al fine di ottimizzare procedure di approvazione dei rispettivi piani paesaggistici da una parte, e territoriali di coordinamento dall’altra, il Codice dei Beni Culturali mediante l’art. 135 consente a tutte le regioni, nessuna esclusa, di emanare un “super piano paesistico territoriale”, cioè un piano territoriale con specifica valenza e considerazione dei valori/tutela paesaggistica.
Si tratta in pratica di una unione di due strumenti di pianificazione territoriale in uno.
Ecco alcune regioni che hanno emanato Piani territoriali con (doppia) valenza paesaggistica sono:
- Toscana: PIT;
- Puglia: PPTR;
- Calabria: QTPR;
- Lombardia: PTR;
- Veneto: PTRC;
E altre ancora… In sintesi, i piani territoriali delle regioni, aventi anche valenza paesaggistica, racchiudono due strumenti pianificatori in uno, sommando la materia paesaggistica a quella del governo del territorio.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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