Confermato orientamento di Corte Costituzionale n. 75/2022 su abuso paesaggistico e sanatoria postuma
La regolarizzazione immobiliare deve separare il profilo urbanistico da quello antisismico
Sappiamo bene che la procedura di regolarizzazione edilizia per abusi edilizi gravi è l’Accertamento di conformità dell’articolo 36 DPR 380/01: serve per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e regolarizzare l’illecito edilizio sul versante formale proprio perchè rispondente al criterio di doppia conformità della disciplina urbanistico edilizia vigente contemporaneamente:
- al momento della richiesta;
- all’epoca dell’ultimazione dell’abuso edilizio.
Sorvolando sulla SCIA in sanatoria, la predetta procedura di Accertamento di conformità prevede una serie di presupposti essenziali, in particolare la contestuale regolarizzazione del profilo strutturale e antisismico degli abusi.
Ma la sanatoria edilizia non comporta automaticamente sanatoria strutturale e dei profili antisismici violati.
Non è prevista la possibilità di configurare la cosiddetta “doppia conformità” prevista dall’Accertamento di conformità articolo 36 D.P.R. 380/01 per la sanatoria degli abusi edilizi, perchè non è possibile ottenere il Permesso di Costruire in sanatoria se non si è posto rimedio alle violazioni antisismiche (Cass. Pen. 29179/2023, n. 2357/2023).
Indice
- Ma la sanatoria edilizia non comporta automaticamente sanatoria strutturale e dei profili antisismici violati.
- Sanatoria strutturale, tra orientamento favorevole e contrario
- Distinzione tra reato edilizio e reato strutturale antisismico
- Reati antisismici e natura permanente
- Criterio doppia conformità include anche quello antisismico
- Conclusioni e consigli
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Sanatoria strutturale, tra orientamento favorevole e contrario
Nell’impostazione delle sanatorie edilizie è necessario affrontare anche il profilo della sanatoria strutturale, in quanto rappresenta presupposto essenziale per il buon fine; inoltre è rilevante per l’interesse pubblico in gioco, cioè la sicurezza strutturale dell’edificio, degli utenti e della collettività.
A tal proposito bisogna evidenziare l’esistenza di due distinti orientamenti relativi alla possibilità di regolarizzare o sanare strutturalmente:
- CONTRARIO, che non ammette particolari soluzioni e procedure di sanatoria del profilo strutturale e antisismico in quanto assenti; consultando il D.P.R. 380/01 non sussistono le versioni “in sanatoria” della denuncia inizio lavori o di autorizzazione sismica rispetto a quelle disciplinate dagli articoli 65, 93 e 94 del T.U.E. Ad esempio la sentenza di Cass. Pen. n. 2357/2023 esclude l’autorizzazione sismica postuma o in sanatoria, ai fini penali.
- FAVOREVOLE, che ammette la sanatoria strutturale postuma; in alcune decisioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità è stato implicitamente considerato il rilascio dell’autorizzazione sismica postuma, per lo più trattando degli effetti estintivi limitati ai soli reati urbanistici della sanatoria edilizia ex articolo 36 TUE. Alcune sentenze ammettono la possibilità, a certe condizioni, di ottenere l’autorizzazione sismica post opera con le testuali parole “anche quello in sanatoria” (Cons. di Stato n. 3096/2021, n. 4142/2021), dando per scontato il rispetto della doppia conformità alla normativa strutturale vigente all’epoca dell’abuso sia al momento dell’istanza (Corte Costituzionale n. 101/2013, n. 2/2021). Queste ultime due sentenze di Corte Costituzionale non prevedono o ammettono una procedura formale di sanatoria strutturale, neanche a livello implicito: si limitano soltanto a sottolineare l’aspetto sostanziale, cioè l’estensione del criterio di doppia conformità anche agli illeciti antisismici. In altre parole hanno escluso la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria su opere non conformi anche alla disciplina antisismica.
Sussiste una diffusa prassi che ammette le due versioni “in sanatoria” del deposito strutturale e autorizzazione sismica, cioè effettuati in maniera tardiva o postuma rispetto all’opera compiuta. Ma ciò non risolve automaticamente l’illecito antisismico dal punto di vista penale.
Tutto questo va preso con riserva di eventuali legislazioni regionali, contenenti disposizioni più “miti” per consentire rilascio postumo di autorizzazione sismica e denuncia inizio lavori.
Distinzione tra reato edilizio e reato strutturale antisismico
Le discipline urbanistiche e antisismiche prevedono ciascuna un proprio regime penale, distinto e indipendente l’uno dall’altro nel regime:
- “penale urbanistico” sappiamo bene il rilascio della sanatoria previo accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E. estingue il reato, e la natura permanente dell’illecito fa decorrere il termine dall’ultimazione effettiva delle opere (Cassazione Penale n. 25331/2019).
- “penale antisismico – strutturale” il reato sismico non prevede un rimedio estintivo legato a ottenimento sanatoria simile a quello per gli illeciti urbanistici (art. 45 DPR 380/01), in quanto reato di pericolo astratto e senza procedura di sanatoria sismica.
In sintesi il deposito “in sanatoria” degli elaborati progettuali non estingue (automaticamente) la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l’effetto estintivo dell’art. 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Cass. Pen. n. 41475/2022, n. 19196/2019, n. 55303/2016).
A livello penale, l’ottenimento di autorizzazione sismica in sanatoria o deposito sismico in sanatoria non estingue il reato antisismico (Cass. Pen. 19196/2019, n. 54707/2018, n. 11271/2010).
Diversamente dalla previsione di cui all’art. 45, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, non esiste alcuna disposizione che preveda l’estinzione dei reati antisismici nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di “sanatoria” amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione.
Tale principio è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli artt. 71 ss. T.U.E. per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Cass. Pen. 51652/2019, n. 54707/2018, n. 44015/2014).
Reati antisismici e natura permanente
Per prima cosa occorre rammentare il consolidato orientamento in tema di legislazione antisismica: i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Cass. Pen. n. 24637/2021, n. 26836/2020, n. 1145/2015, n. 29737/2013).
In riferimento alla legislazione antisismica costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le cosiddette prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza non cessa con l’esaurimento dell’attività edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell’attività costruttiva, come l’avviso dell’esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile.
La formulazione del testo normativo DPR 380/01, che parla di preavviso scritto ed esige, quindi, anche il deposito preventivo, in allegato, del progetto dell’edificio che si intende costruire, vale a individuare il momento consumativo del reato, non già la cessazione dell’obbligo di consentire il controllo dell’attività costruttiva anche dopo il suo inizio, controllo che risponde a indiscutibili esigenze di pubblico interesse, sicché si deve ritenere che alla consumazione del reato segua la permanenza dell’omissione criminosa finché l’adempimento dell’obbligo non si esaurisca, cioè almeno fino all’esaurimento dell’attività costruttiva (Cass. Pen. 24637/2021, n. 12235/2014).
Criterio doppia conformità include anche quello antisismico
In passato c’era un orientamento che teneva distinta la disciplina strutturale e antisismica da quella di rango urbanistico edilizio, escludendone l’assorbimento anche nella doppia conformità nel regime delle sanatorie edilizie.
Questo approccio intendeva tenere separate le discipline settoriali contenute anche nel DPR 380/01. In via sintetica, era stato affermato che nei reati edilizi previsti dalle norme urbanistiche non potevano essere ricomprese le disposizioni aventi natura giuridica diversa, come quelli afferenti alla legge n. 1086/1971 (Cass. Pen. 38907/2016).
Questo orientamento risulta ormai superato da quello più tassativo che include nel rispetto della doppia conformità anche la disciplina strutturale e antisismica contenuta nel DPR 380/01.
Al contrario, si è consolidato l’orientamento che ricomprende nelle norme da rispettare – ai fini dell’ottenimento del Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 – anche quelle antisismiche, come precisato anche dalla sentenza n. 101/2013 Corte Costituzionale.
Tale orientamento lo troviamo ribadito nella giurisprudenza amministrativa come TAR Napoli n. 3450/2022, TAR Catanzaro n. 1899/2022, TAR Catania n. 465/2022, TAR Bari n. 513/2015.
Conclusioni e consigli
In questo intreccio particolare di normative e orientamenti giurisprudenziali, quando si devono regolarizzare illeciti edilizi e abusi strutturali conviene prima valutare la loro sanabilità sostanziale (cioè rispetto alle Norme Tecniche Costruttive vigenti) e quella formale.
Ciò significa farsi assistere da un Ingegnere esperto di materia strutturale e far verificare quali procedure amministrative di sanatoria antisismica siano fattibili. In particolar modo si dovrà vedere anche la legislazione regionale in materia.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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