In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
La sanatoria ordinaria estingue i soli reati contravvenzionali della disciplina urbanistica
Nella disciplina urbanistica non possono essere ricomprese le disposizioni aventi oggettività giuridica diversa, quale l’antisismica strutturale, rispetto alla tutela urbanistica del territorio
N.B: questo orientamento risulta ormai superato da quello più tassativo che include nel rispetto della doppia conformità anche la disciplina strutturale e antisismica contenuta nel DPR 380/01.
Detto ciò, questo orientamento era basato sulla normativa urbanistica e relativo testo unico DPR 380/01, il quale disciplina prevalentemente gli aspetto edilizi e urbanistici, senza poter entrare in merito nelle discipline settoriali.
Quante discipline settoriali edilizie sono vigenti al momento?
Molte. Quelle più note sono sicuramente quelle paesaggistiche e antisismiche.
Ma ve ne sono molte altre, collaterali e aventi compendi normativi separati da quello puramente urbanistico.
Ad esempio quella acustica, trascurata ma assai rilevante, il risparmio energetico, la progettazione degli impianti, la sicurezza in generale, e tante altre.
La disciplina urbanistica si articola a sua volte in molte altre discipline settoriali e collaterali aventi regimi normativi differenziati
Nel caso in cui si depositi domanda di sanatoria ordinaria edilizia (non si tratta del Condono edilizio, ndr), e si concretizzi un suo rilascio positivo del Permesso di Costruire in sanatoria, questo non sana o regolarizza anche gli altri aspetti settoriali edilizi, come appunto la disciplina settoriale del conglomerato edilizio.
Si tratta di una ratio già consolidata da tempo, è ribadita nella sentenza di Cass. Sez. III n. 1959 del 17 gennaio 2017, nella quale risulta evidenziato che in materia di violazione della normativa urbanistica, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
In questa nozione non rientrano né le violazioni della disciplina per le costruzioni in zone sismiche.
Essa ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Cass. Pen. III n. 10110 del 21/01/2016, n. 44015 del 04/09/2014) né possono rientrarvi per le stesse ragioni i reati previsti un tempo dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, e oggi dagli artt. 64 e ss. del d. P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alle opere in conglomerato cementizio.
Le citate disposizioni in materia di sanatoria urbanistica ex art. 36 DPR 380/01 estinguono i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, fra le quali non possono essere ricomprese le disposizioni aventi natura giuridica diversa, quale la citata legge n. 1086/71, rispetto alla tutela urbanistica del territorio (Cass. Pen III n.12869/2009, e Sez. VII n. 38907/2016, nonché con riguardo alla previgente normativa del T.U.E, Cass. Pen. Sez. III n. 11511/2002, Sez. III n. 1658/1997).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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