Insufficiente la relazione del Tecnico perchè occorre la dichiarazione espressa nel rogito
In corso di stesura bozza del provvedimento che ridisegnarà mappatura e individuazione delle attività oggetto di CILA, SCIA e Permessi di costruire
Molto presto entrerà in vigore una rivoluzione del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/01.
Ridisegnerà la mappa delle procedure amministrativa da svolgere e integra la definizione degli interventi edilizi, tenendo conto anche delle normative settoriali come paesaggistica, idrogeologica e risparmio energetica.
Entra in vigore anche la nuova procedura di Agibilità, diventando soggetta anch’essa a Segnalazione Certificata.
Sul sito del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione è pubblicato la bozza del decreto attuativo della delega conferita al Governo con legge n. 124/2015.
E’ stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2016 e in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 dopo aver raccolto i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
Nel momento in cui scrivo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, e la notizia è stata già scritta da Edilportale.
Questa bozza segue a ruota di pochi giorni la pubblicazione D.Lgs. 126/2016 riformante la procedura SCIA in senso generale (e non solo edilizia).
Ci sono moltissime novità, direi rilevanti sul piano procedurale e tecnico, focalizziamo quelle del settore edilizio.
TESTO INTEGRALE → Scarica PDF →
NOVITA IN SINTESI
- articolo 1, al comma 1 individua le delle attività oggetto di procedimento di comunicazione, SCIA o di silenzio assenso, nonchè quelle per cui è necessario il titolo espresso; il comma 2 rinvia un glossario unico in materia edilizia ad un prossimo decreto; in attesa di ciò le PA sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale un glossario che consenta l’applicazione, indicando anche i documenti necessari;
- articolo 2, stabilisce la correlazione procedurale per ciascuna attività indicata nella tabella A allegata al decreto;
- articolo 3, in materia procedurale edilizia avvengono diverse modifiche:
– abolita la CIL e gli interventi ad essi associati diventano soggetti ad attività libera in senso letterale, senza comunicazioni.
– criterio di residualità procedurale passa dalla SCIA alla CILA;
– abolita la DIA alternativa al Permesso di Costruire, sostituita da SCIA con inizio lavori posticipato;
– confermata facoltà per regioni di estendere la CILA a ulteriori interventi edilizi;
– la procedura di Agibilità diviene Segnalazione certificata di Agibilità;
– integrata definizione interventi soggetti a edilizia libera come opere temporanee, pavimentazioni e finiture esterne, pannelli solari, aree ludiche;
– inserita tabella esemplificativa delle categorie di intervento e relative procedure; - articolo 4, disciplinata la procedura per interventi di bonifica da parte del proprietario o soggetto che ha la disponibilità del sito;
- articolo 5, recante semplificazione in materia di commercio;
- articolo 6, semplificazioni regime amministrativo in materia di pubblica sicurezza;
- TABELLA A
Fonte: Ministero Semplificazione e PA
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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