Il futuro compratore può domandare sanatoria edilizia anche contro la volontà del proprietario, in quanto regime distinto per presupposti ed elementi dal permesso di costruire.

In corso di stesura bozza del provvedimento che ridisegnarà mappatura e individuazione delle attività oggetto di CILA, SCIA e Permessi di costruire

Carlo Pagliai
Autore
Molto presto entrerà in vigore una rivoluzione del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/01.
Ridisegnerà la mappa delle procedure amministrativa da svolgere e integra la definizione degli interventi edilizi, tenendo conto anche delle normative settoriali come paesaggistica, idrogeologica e risparmio energetica.
Entra in vigore anche la nuova procedura di Agibilità, diventando soggetta anch’essa a Segnalazione Certificata.
Sul sito del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione è pubblicato la bozza del decreto attuativo della delega conferita al Governo con legge n. 124/2015.
E’ stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2016 e in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 dopo aver raccolto i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
Nel momento in cui scrivo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, e la notizia è stata già scritta da Edilportale.
Questa bozza segue a ruota di pochi giorni la pubblicazione D.Lgs. 126/2016 riformante la procedura SCIA in senso generale (e non solo edilizia).
Ci sono moltissime novità, direi rilevanti sul piano procedurale e tecnico, focalizziamo quelle del settore edilizio.
TESTO INTEGRALE → Scarica PDF →
NOVITA IN SINTESI
- articolo 1, al comma 1 individua le delle attività oggetto di procedimento di comunicazione, SCIA o di silenzio assenso, nonchè quelle per cui è necessario il titolo espresso; il comma 2 rinvia un glossario unico in materia edilizia ad un prossimo decreto; in attesa di ciò le PA sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale un glossario che consenta l’applicazione, indicando anche i documenti necessari;
- articolo 2, stabilisce la correlazione procedurale per ciascuna attività indicata nella tabella A allegata al decreto;
- articolo 3, in materia procedurale edilizia avvengono diverse modifiche:
– abolita la CIL e gli interventi ad essi associati diventano soggetti ad attività libera in senso letterale, senza comunicazioni.
– criterio di residualità procedurale passa dalla SCIA alla CILA;
– abolita la DIA alternativa al Permesso di Costruire, sostituita da SCIA con inizio lavori posticipato;
– confermata facoltà per regioni di estendere la CILA a ulteriori interventi edilizi;
– la procedura di Agibilità diviene Segnalazione certificata di Agibilità;
– integrata definizione interventi soggetti a edilizia libera come opere temporanee, pavimentazioni e finiture esterne, pannelli solari, aree ludiche;
– inserita tabella esemplificativa delle categorie di intervento e relative procedure; - articolo 4, disciplinata la procedura per interventi di bonifica da parte del proprietario o soggetto che ha la disponibilità del sito;
- articolo 5, recante semplificazione in materia di commercio;
- articolo 6, semplificazioni regime amministrativo in materia di pubblica sicurezza;
- TABELLA A
Fonte: Ministero Semplificazione e PA
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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