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Installare una piscina stagionale in zone vincolate, occorre prudenza anche se precarie.

Ci sono due particolari profili da tenere separati: edilizia e paesaggio.

Pochi mesi fa l’intero ordinamento edilizio italiano è stato “rivoluzionato” e semplificato dal D.Lgs. 222/2016 meglio noto come ‘Decreto Scia 2’ (puoi acquistare qui il mio corso online).

Devo però anticipare alcune premesse e precisazione, onde evitare che ti faccia forti aspettative, chiamiamoli “disclaimer”.

Sicuramente il primo “disclaimer” che occorre premettere è la possibilità di installare piscine mobili è sempre limitata o condizionata da diversa disciplina urbanistico edilizia, quale ad esempio:

  • legislazioni regionali
  • strumenti urbanistici comunali
  • regolamenti edilizi locali
  • norme di settore e speciali

Il secondo disclaimer che mi sento di evidenziare riguarda la tipologia di piscina, cioè occorre focalizzare solo quelle smontabili, utilizzate solo in regime stagionale o comunque semplicemente appoggiate al suolo, senza opere murarie. E’ il famoso concetto di “amovibilità” facile, che va tenuto contraddistinto dalla stagionalità.

Discorso diverso se la piscina fuori terra passa da una situazione di uso stagionale (temporaneo) a carattere fisso o permanente, soprattutto sugli aspetti paesaggistici.

Sicuramente la piscina fuori terra merita una forte distinzione da quella tipicamente piscina entro terra, per la quale occorre il permesso di costruire in quanto equiparata a nuova costruzione, e di debita autorizzazione paesaggistica.

Il terzo disclaimer è rivolto alla riserva di norme e procedure di natura ambientali relativa alla depurazione e adduzione delle acque al suo interno, oggetto di materia ambientale (molto severa) e delle sicure discipline regionali.

Prendiamo in considerazione solo quelle “fai da te” pubblicizzate nei mesi estivi da pochi metri cubi e poca profondità.

Parliamo di quelle aventi intelaiatura completamente smontabile, generalmente profonde non oltre 1,20 ml, di dimensioni contenute (quanto, nessuno può dirlo).

Le cosiddette “piscine fuori terra” possono essere qualificate a tutti gli effetti arredi da giardino, verosimilmente ad un barbecue, piccolo gazebo, o tavolino, utili per accogliere gli amici a cena nelle aree pertinenziali degli edifici, qualora siano verificate contemporaneamente le condizioni:

  • amovibile facilmente, cioè in tempi rapidi da parte dell’uomo comune, senza particolari macchinari o strumenti, e senza rilascio di macerie/rifiuti;
  • stagionale, cioè da smontare al termine del periodo estivo;
  • senza trasformazione del suolo, neppure minima;

Sotto il solo profilo edilizio, esse meritano di essere inquadrate nelle opere in “Edilizia libera”, cioè quella categoria di opere che, fatto salvo vincoli e normative settoriali, possono essere compiute senza alcun permesso di costruire, SCIA, CILA o qualsiasi comunicazione.

La piscina fuori terra alla fine consiste in una semplice installazione esterna, come un ombrellone da giardino (soltanto se…)

Se vengono rispettati i criteri di amovibilità, stagionalità e zero impatto sul suolo, possono essere inquadrate dall’art. 6 comma 1 lettera e-quinquies del DPR 380/01, recentemente appunto modificato dal cosiddetto Decreto ‘Scia 2’, che riguarda espressamente: aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La normativa in parola vale nel rispetto di certe condizioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare quelle più frequenti norme:

  • antisismiche;
  • sicurezza;
  • antincendio;
  • igienico-sanitarie;
  • efficienza energetica;
  • tutela dal rischio idrogeologico;
  • disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio;

In tal caso, le opere in edilizia libera, come l’installazione degli elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici è consentita senza alcun adempimento sotto il profilo edilizio.

Nel video bonus descrivo l’Edilizia Libera (iscriviti gratis al canale)

In ambito esclusivamente edilizio l’installazione di una piscina fuori terra, a carattere temporaneo e di precarietà stagionale, non comporta particolari adempimenti.

Chiaramente, attenzione ancora una volta al contesto e alle caratteristiche urbanistiche dell’immobile: possono esserci vincoli di natura sovraordinata (artistici, storici, culturali, archeologici) tipici degli immobili cosiddetti “notificati” o addirittura “sotto le Belle Arti”, come direbbe il gergo popolare.

Consiglio di fare anche le opportune verifiche perchè il Comune stesso potrebbe aver imposto limiti, prescrizioni o perfino divieti all’installazione di piscine fuori terra attraverso il proprio Piano Regolatore generale, Regolamento edilizio o norme tecniche attuative.

Reputo quest’ultima probabilità assai remota, ma non certo da sottovalutare: sicuramente una piscina estiva similare nel cortile di un palazzo storico fiorentino non credo sia comunque “ben vista” dai competenti organi.

La questione cambia molto se l’affrontiamo entro il profilo dei vincoli paesaggistici, sia di natura “galassina” che di notevole interesse pubblico.

In presenza di vincolo paesaggistico sull’immobile o area, le piscina fuori terra possono essere contrastate, anche se precarie o stagionali.

Il vincolo di natura paesaggistica racchiude in sé un interesse collettivo che prevale su quello privato, in nome della tutela del territorio e della bellezza dei suoi valori paesaggistici.

In questo senso, il legislatore ha voluto (e dovuto) semplificare le procedure e i regimi amministrativi per le zone soggette a vincolo paesaggistico, facendolo in due tempi: il primo col DPR 139/2010, abrogato dal più recente DPR 31/2017.

Quest’ultimo ha introdotto una doppia lista di opere edilizie: la prima indicata nell‘Allegato A per le quali sono esentate da qualunque adempimento sul versante paesaggistico, la seconda indicata nell’Allegato B per le quali si prevede un regime semplificato per ottenere l’autorizzazione paesaggistica.

Le piscine fuori terra, sotto il profilo paesaggistico, in quale casistica di intervento edilizio possono essere ricomprese?

Il legislatore sembra si sia dimenticato di normare l’installazione delle piscine fuori terra, in quanto la parola piscina non compare neppure negli elenchi dell’Allegati A e B.

Pertanto l’unica strada percorribile è quella di scegliere la categoria più attinente e congruente, anche se la stesura della norma non è di aiuto.

Si elencano quindi le categorie di intervento estrapolate dall’Allegato A, e di seguito dall’Allegato B, sui quali si aggiungono note di commento.

Opere indicate nell’Allegato A: esenti da autorizzazione paesaggistica.

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

Per prima cosa l’intervento non deve essere effettuato su ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e non vincolati dalle disposizioni della parte II del Codice dei Beni Culturali (i c.d. vincoli notificati).

Fra tutte le seguenti ipotesi di intervento, ritengo che la piscina fuori terra debba essere inquadrata nella presente categoria A.12, in quanto si parla di interventi da compiere nelle aree di pertinenza degli edifici (dizione alquanto generica) non comportanti modifiche (significative, quanto?) della superficie del suolo; per quest’ultima vengono forniti alcuni esempi aventi solo natura planimetrica. Addirittura viene ribadito “opere consimili”, di cui non è ben chiaro se riferito ai soli esempi planimetrici o se riferito al più generico “interventi ad eseguirsi nelle aree di pertinenza”.

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;

Questa categoria A.16 sembra applicabile solo per eventi temporanei, intesi come manifestazioni di poca durata, nel quale non ritengo inquadrabile le piscine fuori terra.

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico‐ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

Qui il principale limite deriva dalla connessione alle attività economiche, escludendo quindi gli ambiti residenziali; tra l’altro questa categoria sembra richiamare gli arredi esterni tipici delle attività produttive, per i quali tuttavia diverrebbe ambiguo includere le piscine fuori terra.

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta gia’ munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo‐tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

Il primo presupposto è la dotazione previgente di apposita autorizzazione paesaggistica, il secondo è l’ambito ricettivo di collocazione e il terzo riguarda il rispetto delle caratteristiche morfologiche, ecc. Detto ciò si parla di strutture amovibili, nelle quali non sarebbe errata l’ipotesi di includere anche le piscine fuori terra. Non valido per l’ambito residenziale.

Allegato B: opere soggette a procedura semplificata di Autorizzazione Paesaggistica

B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

Si ripete a piene mani quanto detto per la categoria A.12, in questo caso riguarda i casi esclusi da essa e quindi valevole per ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e non vincolati dalle disposizioni della parte II del Codice dei Beni Culturali (i c.d. vincoli notificati).

Quindi, in riferimento alla categoria A.12, ritengo che in presenza di tali presupposti, la B.14 sia la migliore categoria di intervento per le piscine fuori terra su questo tipo di immobili.

B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;

Anche per questa categoria B.18 emergono perplessità, in quanto le opere descritte richiamano un carattere di stabilità e permanenza piuttosto che di precarietà o stagionalità; tanto è vero che almeno qui viene richiamata la dizione di opere fisse di arredo, la cui fissità non appare citata invece nella voce A.12.

Conclusione: difficile dire con certezza la corretta categoria paesaggistica per piscine fuori terra.

Non sempre in edilizia e urbanistica amministrativa si hanno risposte certe, al contrario.

L’unico ragionamento che mi sento di condividere, con certe riserve, è di rinvenire nella categoria A.12 la migliore categoria di intervento indicata nella disciplina settoriale paesaggistica.

Per tutto il resto sarà necessario aspettare futuri correttivi e integrazioni alle norme, tanto per cambiare.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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