Introdotta possibilità di ridurre altezze minime fino a 2,40 m mediante ristrutturazione
La presentazione di domanda di sanatoria determina obbligo per l’A.C. di emanare provvedimento di reiezione o di accoglimento dell’istanza stessa
In caso di rigetto per insussistenza di sanabilità degli abusi, conseguono ulteriori provvedimenti sanzionatori che il Comune è tenuto ad emanare con atti a contenuto vincolato (CdS, IV n. 2244/2010; idem, n. 5646/2008).
Dopo la presentazione della domanda di sanatoria ordinaria ai sensi dell’art. 36 DPR n.380/01 (già ex art. 13 L. 47/85) le procedure per l’esecuzione di una sanzione amministrativa di demolizione/ripristino ( e relativa potestà di emanarla) sono da ritenersi “sospese” in attesa di valutazione dell’amministrazione sulla domanda di sanatoria.
Si rammenta che la domanda di sanatoria, relativamente agli abusi “rilevanti” assoggettati a permesso di costruire, può essere presentata comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, oltre ai termini stabiliti:
- 90 giorni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- termine congruo stabilito dal dirigente/responsabile del competente U.T. comunale con propria ordinanza per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
In pendenza di domanda di sanatoria, il Comune non può procedere ad avviare misure sanzionatorie o ripristinatorie, in caso contrario la circostanza diventa illegittima (CdS IV n. 03534/2012).
Tra l’altro rientrano tra le procedure sanzionatorie amministrative:
- l’accertamento di inottemperanza alla demolizione o ripristino dei luoghi;
- sanzione pecuniaria per accertata inottemperanza alla demolizione;
Rientra in questo ambito gli abusi edilizi soggetto a domande di sanatoria a regime ordinario; è bene ripetere che quanto sopra vale specificatamente per quella procedura di regolarizzazione ordinaria vigente in qualsiasi tempo, da non confondersi quindi col regime straordinario dei tre condoni edilizi, provvedimenti di natura eccezionale.
Oltre a ciò, va speso un distinguo per la materia paesaggistica e quelle settoriali (es. strutturali, ecc): queste materie nell’ambito della regolarizzazione in sanatoria ordinaria diventano condizioni necessarie e preordinate alla stessa edilizia, costituenti endoprocedimenti indispensabili.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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