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Consiglio di Stato conferma applicabilità per le stesse opere in epoca anteriore alla riforma edilizia del Decreto ‘Scia 2’.

Il celebre Glossario per l’edilizia libera è stato introdotto dal D.Lgs. 222/2016 e attuato con D.M. 2 marzo 2018.

Si tratta di un provvedimento che ha specificato un elenco di 58 tipologie di opere edilizie realizzabili liberamente, senza titoli edilizi di sorta come Permesso di Costruire, SCIA e tanto meno CILA, che va ad integrare quelle genericamente indicate dall’art. 6 del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01.

Il Glossario è stato introdotto col contagocce: quello di cui stiamo discutendo è un piccolo segmento di quello che avrebbe dovuto essere un Glossario Unico, almeno secondo l’art. 1 del D. Lgs. 222/2016 meglio noto come ‘SCIA 2’. Manca ancora oggi (settembre 2018) il Glossario relativo agli altre tre “tronconi”, cioè del Permesso di Costruire, SCIA e CILA.

Quanto sopra vale appunto soltanto per il profilo edilizio, restando salvi tutti gli aspetti di normative settoriali e vincolistiche.

Tradotto: se vuoi mettere una tenda parasole su un edificio come il Colosseo, poniti il beneficio del dubbio, ok ?

L’introduzione del Glossario è avvenuta col decreto ministeriale del 2 marzo 2018. Ha valore retroattivo?

Sul punto risponde la sentenza del Consiglio di Stato n. 2715/2018, relativa all’inquadramento o meno di una tettoia tra gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, fattibili in Edilizia libera in base all’art. 6 del T.U.E., riformato dal Decreto ‘Scia 2’.

Secondo la sentenza, la norma è stata introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per due ragioni.

  • retroattività sul piano sanzionatorio: è principio generale e notorio, e come tale non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse.

  • categoria e regime già previgente: anche in epoca anteriore alla modifica legislativa (SCIA 2), distingueva all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue caratteristiche.

La sentenza prosegue sull’illegittimità di un provvedimento sanzionatorio per una tettoia coprente un terrazzo, per carenza di esaustiva motivazione circa l’inquadramento dell’opera oggetto di contestazione: essa conclude sottolineando che neppure il Glossario per l’edilizia libera ha tolto i dubbi sulla necessità del Permesso di Costruire per le tettoie (dubbi espressi dallo scrivente fin dall’emanazione del Decreto).

Ritengo questa sentenza utile per riaffermare anche principi di buon senso, e sopratutto convalidare la tesi per cui sia necessario estendere una sorta di regime “favor rei” anche al regime amministrativo, in quanto in ambito di regolarizzazione del patrimonio edilizio diventa sempre più difficile effettuare sanatorie.

Non vorrei fare il guastatore, ma aggiungo una riflessione dubitativa: fin quanto è possibile estendere in via retroattiva l’applicazione del Glossario per l’edilizia libera? Pensiamoci sopra.

58 LAVORI IN CASA SENZA PERMESSI: IL VIDEO

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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