Skip to content

Il Consiglio Comunale di Empoli il 28 aprile scorso ha approvato la nuova Disciplina dei contributi e delle sanzioni relative agli interventi edilizi, in applicazione dei disposti di cui al titolo VII, Capo I e II della LRT 65/2014, immediatamente eseguibile.

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Si tratta di un vero regolamento comunale di disciplina dei contributi commisurati all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione, di vigilanza e sanzioni dell’attività edilizia nonchè di cessione aree a scomputo di urbanizzazione.
Sono stati elencati dettagliatamente le tipologie d’intervento e il loro specifico assoggettamento al pagamento degli oneri e del costo di costruzione.

Tra le principali novità, positive ad opinione dello scrivente, riguarda il cambio di destinazione d’uso con incrementi/decrementi del carico urbanistico.
Nel caso di cambio di destinazione d’uso, quando si determina un incremento del carico urbanistico, ovvero quando avviene il passaggio da una destinazione d’uso c.d. “più leggera” (rectius meno onerosa secondo le tabelle) ad una destinazione c.d. “più pesante” (rectius maggiormente onerosa secondo le tabelle), gli oneri sono dovuti a compensazione del carico aggiuntivo prodotto dalla nuova destinazione introdotta.

CARICO URBANISTICO

All’interno della Disciplina sono stati precisati alcuni punti finora rimasti in sospeso, anche a causa dell’obbiettiva recente fibrillazione in campo normativo. Roba da ingegneria forense!
Viene specificato e precisato la definizione di incremento del carico urbanistico e i relativi casi applicativi:

– costituiscono aumento delle superfici utili dell’immobile, nel caso di immobili a destinazione residenziale, anche la trasformazione di superfici non residenziali o accessorie in superficie utile abitabile, quando le superficie accessorie costituiscono una unità immobiliare a sé stante o siano separate fisicamente dall’abitazione.

– costituiscono, altresì, aumento delle superfici utili dell’immobile la trasformazione di superfici accessorie in superfici destinate all’attività nel caso di immobili con destinazione turistica, commerciale o direzionale, quando le superficie accessorie costituiscono una unità immobiliare a sé stante o siano separate fisicamente dall’immobile.

– interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalla Legge, ove comportanti incremento del numero degli abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;

– interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero delle unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d’uso;

mutamenti della destinazione d’uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;

incremento di superficie di vendita o della superficie di somministrazione di esercizi commerciali o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico esistenti.

– esenzione del costo di costruzione in presenza di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’accorpamento di più unità immobiliari, in quanto il costo di costruzione è dovuto solo ove l’intervento di manutenzione straordinaria, comporti “aumento“ (e non diminuzione) del numero delle unità immobiliari.

Scarica tutta la documentazione e le tabelle →

SANZIONI E LEGITTIMAZIONE URBANISTICA

Si sottolineano le sostanziali novità in materia sanzionatoria e della connessa legittimazione urbanistica.
Il Comune ha recepito il nuovo quadro sanzionatorio come modificato dalla L.R. 65/2014, addirittura recependo l’introduzione delle sanzioni pecuniarie introdotte lo scorso novembre 2014 dal T.U.E. DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, sanzioni che ad oggi non sono state recepite nel testo regionale.

C’è da notare una importante novità, ovvero il recepimento di due articoli della L.R. 65/2014 ovvero il 207 e 208 (impugnate dal Governo per presunta incostituzionalità) , quelli che diversificano l’entità delle sanzioni in funzione dell’epoca e zona dell’abuso edilizio.
In particolare l’Art. 32 del nuovo Regolamento comunale recepisce la ratio che le opere effettuate in assenza o difformità di titolo edilizio in data anteriore al 1° settembre 1967 all’epoca ricadenti fuori dal perimetro dei centri abitati siano considerate pienamente legittime, di cui si propone il seguente

APPROFONDIMENTO:
Ante ’67: Legittimazione e conformità urbanistica negli atti notarili

Consulta tutti i   PIANI REGOLATORI DI EMPOLI:

prg 1964

Detto questo, auguro un proficuo lavoro ai colleghi professionisti.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su