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Il collega Vinicio D. dal Comune di xxxxx ha inviato il seguente quesito di cui si riporta la stesura essenziale:

Buongiorno, le chiedo come vede il seguente quesito: – Considerato che la conversione in Legge del D.L. ‘Sblocca Italia’ è avvenuta poco dopo la pubblicazione della L.R. n°65/2014 ritengo che le modifiche apportate al Testo Unico (D.P.R. n°380/2001) modifichino l’impianto normativo della L.R. n°65/2014. In pratica le differenze rilevate tra il testo del D.L. (133/2014) già recepito dalla L.R. n°65/2014 e il testo della Legge di conversione (L.164/2014) devono essere prese in considerazione…da subito in Toscana….sintetizzando, le principali sono l’aumento della sanzione per mancata comunicazione di CIL e CILA da 258 a 1000, modifiche all’onerosità delle CILA per fusioni/frazionamenti immobiliari, sanzione per mancata demolizione abusi da 2000 a 20000 €. Cosa ne pensa Dottore? Esiste un testo coordinato tra la L.R. n°65/2014 e la conversione in Legge dello Sblocca Italia?
Grazie e complimenti per il servizio che offre.
Distinti saluti

Gentile collega,
Intanto la ringrazio per la stima dimostrata e per il quesito di particolare rilevanza per professionisti ed enti pubblici. Le rispondo intanto sul punto relativo alla divergenza tra LR 65/2014 e T.U.E. in materia di nuove sanzioni amministrative per abusi edilizi rilevanti.

La normativa urbanistica nazionale è stata scossa da un provvedimento ancora oggi discusso, ovvero il decreto legge 133/2014 “Sblocca Italia” adottato il 12/09/2014, convertito in Legge 164/2014 e pubblicato sulla G.U. il 11/11/2014.

Si sono inserite volutamente i riferimenti cronologici perché durante l’arco di tempo Settembre – Novembre 2014 la Regione Toscana stava lavorando alla promulgazione della nuova Legge regionale urbanistica, divenuta la fatidica L.R. 65/2014 approvata il 29 ottobre 2014 e quindi pochi giorni prima dell’approvazione finale dello Sblocca Italia.

Tale successione di eventi ha provocato una serie di incongruenze tra il vigente Testo Unico dell’Edilizia(T.U.E.) DPR 380/2001 e la stessa legge urbanistica toscana: ci soffermiamo ad analizzarne una di notevole portata, ovvero sull’applicazione e disposizioni sanzionatorie per gli abusi edilizi.

AMBITO NORMATIVO NAZIONALE

Lo Sblocca Italia in versione adottata (settembre 2014) non aveva ancora modificato il regime sanzionatorio per gli abusi edilizi rilevanti, ovvero quelli previsti dall’Art. 31 del T.U.E. implicanti assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

In particolare, rispetto alla versione adottata, la stesura finale di conversione in Legge ha affiancato alle attuali sanzioni penali l’applicazione di una sanzione amministrativa  in caso di prolungata inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi o rimozione degli abusi, termine genericamente indicato dalle Autorità competenti in 90 giorni.

Il provvedimento Sblocca Italia in versione definitiva è stato integrato da alcuni emendamenti modificanti alcuni dettagli, tra cui l’aggiunta dei seguenti commi all’articolo 31 del Testo Unico DPR 380/01:

4-bis. L’autorità competente, constatata  l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e’ sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile  del  dirigente  e  del  funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione  e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

In estrema sintesi vi è stata l’introduzione dei seguenti principi:

1) affiancamento della sanzione amministrativa ai vigenti provvedimenti;

2) assegnazione responsabilità penali e contabili al dirigente e funzionario inadempienti;

3) destinazione al comune dei proventi sanzionatori finalizzati esclusivamente alle procedure e attuazioni dell’ordinanze di ripristino;

4) possibilità per le regioni a statuto ordinario di aumentare l’importo delle sanzioni  e stabilire la reiterabilità in caso di inerzia rispetto all’ordinanze;

Alcune riflessioni

Un punto nodale riguarda le sanzioni a carattere amministrativo:
la Legge 689/1981 contempla la possibilità di reiterare più volte la sanzione in caso di prolungata inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino. L’esempio classico è l’autovettura lasciata per giorni in divieto di sosta e che viene sanzionata più volte, magari dallo stesso agente.

AMBITO REGIONE TOSCANA

Al momento tali modifiche non sono state recepite dalla nuova legge urbanistica toscana 65/2014, approvata per l’appunto circa due settimane prima della conversione finale dello Sblocca Italia; l’articolo 196 della legge toscana infatti non contempla l’affiancamento aggiuntivo delle sanzioni pecuniarie in parola.

In tal caso si dovrebbe procedere secondo la gerarchia delle fonti del diritto, richiamando pure il fatto che le regioni sono abilitate a incrementare gli importi delle sanzioni e sulla reiterabilità delle stesse; quindi prevale l’applicazione della norma così come esposta dall’Art. 31 del T.U.E.

La norma trova applicazione per i reati edilizi accertati in seguito alla sua pubblicazione (11/11/2014), quindi non è retroattiva per quelli commessi in precedenza.

In attesa di una eventuale revisione integrativa nazionale (Decreto attuativo?) e dei recepimenti regionali quale principio sanzionatorio prevarrà per i reati di abuso edilizio effettuati prima dell’11 novembre 2014?
Potranno le amministrazioni e autorità competenti applicare la sanzione amministrativa nei casi di prolungata inottemperanza per i reati effettuati in precedenza o saranno due distinti regimi ?

L’aspetto introduce un cambiamento sostanziale in questo ambito e sarà seguito nei suoi sviluppi con attenzione; l’applicazione appare incerta su alcuni versanti.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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