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Indice:
PREMESSA
   

OBBLIGO DI LICENZA EDILIZIA
IL VENTICINQUENNIO GRIGIO
I CENTRI ABITATI
OPINIONE PERSONALE


PREMESSA     
L’intenzione della nuova Legge sul Governo del Territorio n° 65/2014 ha un nobile intento, ovvero entrare in merito ad un annoso problema di legittimazione che presenta ancora diverse aree grigie.
E’ opinione dello scrivente che la complessa materia della legittimazione urbanistica non possa essere oggetto di provvedimento risolutivo di livello regionale, bensì con lo strumento cardine del Testo Unico DPR 380/2001, onde evitare rischi di contrasti in materia di Titolo V (che il Governo si è ripreso in sordina nella primavera 2014); non si possono avere infatti venti possibili alternative regionali surroganti a tale problematica, ognuna propinante una diversa soluzione su cui si potrebbe discutere ad oltranza.
Il primo nodo da sciogliere riguarda la legittimazione urbanistica del patrimonio edilizio esistente ad oggi e realizzato nel periodo intercorso tra il 01 settembre 1942 e 01 settembre 1967, ovvero a cavallo dei due provvedimenti fondamentali Legge 1150/1942 e la Legge Ponte 765/1967.

OBBLIGO DI LICENZA EDILIZIA    
Tutto ebbe inizio con l’articolo 31 della Legge 1150/1942 che testualmente in prima stesura dichiarava:
Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune.
Le determinazioni del podestà sulle domande di licenza di costruzioni devono essere notificate all’interessato non oltre il sessantesimo giorno della ricezione delle domande stesse.
Il committente titolare della licenza e l’assuntore dei lavori di costruzioni responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

La Legge Ponte del 1967 modificò l’intero Art. 31 e riformulò il comma relativo all’obbligo di licenza edilizia:
Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco. (…omissis…)

centri abitati

IL VENTICINQUENNIO GRIGIO    
Tale dicotomia ha regnato per 25 anni, dimostrandosi insufficiente proprio in una fase di inurbamento mai vista nel Bel Paese.
Venendo ai giorni nostri, vuoi per l’aggravamento delle norme edilizie (Asseverazione di Dia e Scia, conformità urbanistica in rogiti notarili, ecc) vuoi per aumentata aspettativa della committenza, si è dovuto porre maggiore attenzione alla legittimazione originaria degli immobili, svolgendo ricerche sempre più raffinate e consistenti.
La norma che ha perpetuato la suddetta cultura del “Ante ’67” si è pure riversata sull’obbligo di citazione degli atti abilitativi nei rogiti di compravendita, introdotta con la Legge 47/85 (artt. 17 e 48): forse implicitamente ammetteva certe mancanze riconoscendo le difficoltà e capziosità ad effettuare laboriose ricerche negli archivi comunali sulle licenze edilizie, per cui rese facoltativa l’estensione delle ricerche urbanistiche oltre il 01 settembre 1967 a prescindere dall’ambito urbano di collocazione.
Tornando alla nuova L.R. 65/2014 e al suo regime sanzionatorio, si focalizzi l’Art. 207 titolato “Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967“. Il comma 1 riporta:

Abusi ultimati in data anteriore al 01 settembre 1967, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, ricadenti all’epoca della realizzazione all’esterno della perimetrazione dei centri abitati. Queste consistenze nella nuova norma sono definite legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio.

I CENTRI ABITATI     
Nella sostanza è da ritenersi condivisibile e congruente con quel periodo di tentennamento 1942-1967 o di “vacatio legis” in tema di obbligo di licenza edilizia fuori dai centri abitati.
In estrema sintesi: si applica l’interpretazione residuale negativa o positiva?
E’ consentito tutto ciò che non è espressamente vietato ?
In questa sede occorre focalizzare il nuovo ambito aperto da questa norma che, dotata di buon senso, è andata coraggiosamente incontro ai cittadini per un vuoto legislativo nazionale (e non regionale!), ovvero: i centri abitati alle varie epoca di esecuzione dell’opera.
Buona parte dei Comuni di piccole dimensioni non era dotato di PRG, e raramente c’era un PdF; in certi casi furono approvati nell’immediato Dopoguerra i Piani di Ricostruzione; la gran parte dei piccoli Comuni era dotata invece di un Regolamento edilizio in cui i centri abitati venivano perimetrati su mappe, in genere sui fogli catastali in scala 1:5000.

OPINIONE PERSONALE     
Qui si presenta la nuova frontiera nebulosa offerta dalla LR 65/2014 per i professionisti incaricati a fare ricerche sulla legittimazione urbanistica, ovvero individuare gli atti, (regolamentari e cartografici) ove venivano perimetrati i centri abitati alle varie epoche , anche ai fini dell’applicazione delle norme di Polizia urbana e rurale.
Ogni Comune dovrebbe averli conservati nei rispettivi archivi storici.
Che la nuova caccia al tesoro abbia inizio !

di Carlo Pagliai

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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