La Cassazione conferma che il rilascio di titoli edilizi in sanatoria non ammette interventi per ricondurre l'immobile nella doppia conformità.

Prevista dalla normativa, va supportata da riscontro anche indiziari, purché altamente probanti l’epoca di ultimazione lavori.

Carlo Pagliai
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Il proprietario deve sincerarsi con precisione sull’effettiva epoca di realizzazione degli abusi.
Nelle istanze per ottenere il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria (Condono) è necessario che il richiedente indichi l’epoca (e l’anno) di esecuzione dell’abuso edilizio.
L’indicazione di questo elemento è necessario per versare o meno gli oneri di urbanizzazione, e per quantificare l’eventuale oblazione dovuta in funzione delle dimensioni.
Nelle procedure di Condono Edilizio, e nelle fasi di istruttorie, questi dati vengono appunto richiesti al richiedente. Tengo a sottolineare che si tratta di una prassi diffusa, quando invece la normativa non chiede espressamente questa documentazione (vedasi L. 47/85 vigente)
Molte pratiche sono state aperte nel 1985 e col tempo sono subentrati nuovi proprietari, eredi o altri aventi titolo.
Questi soggetti possono trovarsi a dover concludere domande di condono presentate decenni fa, e magari aventi per oggetto illeciti e abusi avvenuti a loro volta decenni prima alla domanda stessa.
Il rischio che il proprietario o soggetto interessato faccia una dichiarazione infedele è alto, e può invalidare il condono anche ad anni di distanza.
Diventa difficile per gli attuali proprietari dichiarare l’esatta epoca dell’abuso.
Un Comune è legittimato a chiedere precisazioni e dimostrazioni circa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’epoca dell’abuso.
Il principio dell’integrazione documentale in un qualunque procedimento amministrativo è governato dall’art. 6, co. 1, lett. b) della l. 241/1990, per cui il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo, tra l’altro, ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria (Cons. di Stato n. 2809/2019).
E’ pienamente legittimo che la Pubblica Amministrazione chieda dettagli sul punto anche ai fini del condono edilizio.
La prova dell’epoca di costruzione di un edificio o dei lavori relativi alla sua trasformazione può esser fornita sia per tabulas (testamenti, atti pubblici di trasferimento della proprietà, estratti catastali, licenze di agibilità, contabilità d’impresa, ecc.), sia con prove tecniche (saggi e ispezioni in situ, che consentano una datazione sulla base delle tecniche costruttive utilizzate) e persino tramite testimonianze giurate o elementi indiziari o presuntivi.
Il relativo onere, tuttavia, è in capo al richiedente, il quale è tenuto a dimostrare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che va perciò supportata dai predetti ulteriori riscontri, anche indiziari, purché altamente probanti (Cons. di Stato n. 2809/2019, n. 3034/2013).
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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