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Omissione o errate verifiche sulle CILA superbonus da parte del Comune aprono scenari su loro responsabilità

Questo post verrà visto in due modalità alternative: come “terrorismo” oppure come probabile profezia; spesso ho azzeccato diversi scenari futuri su varie casistiche (non dico sempre perchè giammai voglia rivestirmi dell’infallibilità), e col tempo galantuomo sta emergendo che:

Insomma, la sfilza sarebbe lunga e oggi vorrei aprire un altro possibile versante di battaglia nella fase “recuperativa” del Superbonus: tale fase è già iniziata, non facciamo finta di niente, vedasi plusvalenza 26% nella compravendita di immobili sottoposti a Superbonus.

Facciamoci una domanda: il comportamento omissivo o errato, di natura colposa o dolosa, tenuto da un dipendente pubblico può provocare un danno erariale in ambito superbonus?

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Pensiamo ad un funzionario o responsabile comunale che, omettendo la verifica istruttoria della CILAS per qualunque motivo, permetta l’esecuzione di un intervento Superbonus su immobile affetto da abusi edilizi, difformità e irregolarità di vario tipo. Analogamente la questione riguarda anche l’eventuale controllo eseguito in maniera errata, soprattutto non esercitando i poteri di controllo espressamente riservati alla P.A. dall’articolo 119 c.13-quater D.L. 34/2020:

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In tal senso colgo l’occasione per rammentare la recente sentenza TAR Lazio n. 18386/2023, confermante la dichiarazione di inefficacia di CILAS superbonus anche per profili di irregolarità edilizia immobile. Anche sul divieto di esecuzione di opere su edificio affetto da abusi edilizi si cominciano a vedere altre pronunce analoghe, vedasi TAR Veneto n. 128/2023.

Ma quel che è peggio, è che la giurisprudenza penale non fa sconti: effettuare interventi su immobili affetti da abusi edilizi equivale a reiterarne l’illecito edilizio penalmente rilevante, anche in pendenza di condono edilizio o sanatoria.

Quindi lo scenario assai probabile è che la regolarità degli interventi Superbonus effettuati con CILAS su tali immobili possa essere tranciata: infatti la “non corrispondenza al vero delle attestazioni” elencata alla lettera c) del comma 13-ter articolo 119 D.L. 34/2020 è condizione sufficiente per decadenza del beneficio fiscale ai sensi dell’articolo 49 D.P.R. 380/01.

Si capisce subito che diviene rischioso attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione ovvero sia stata costruita Ante ’67, infatti nei casi di discordanza o carenze di conformità urbanistico edilizia è configurabile la falsa attestazione della lettera c) comma 13-ter articolo 119 D.L. 34/2020. E questo profilo è stato ritenuto valido proprio dalla predetta sentenza TAR Lazio 18386/2023, vedremo poi come si orienterà la giurisprudenza amministrativa al Consiglio di Stato. Prevedo grandi brividi.

E con la responsabilità erariale a carico dei mancati o errati controlli della P.A?

Dolente nel rovinare subito l’apertura dell’anno 2024, ma è un profilo su cui ho già sollevato perplessità: in primis ho sempre ritenuto illogico usare massicci fondi pubblici per ristrutturare e riqualificare immobili affetti da irregolarità edilizie. E’ come prendere soldi pubblici per verniciare un cavalcavia a rischio collasso strutturale, ovvero uno spreco al quadrato.

Un dipendente pubblico, se omette o sbaglia la verifica istruttoria di una CILAS potrebbe compartecipare solidalmente al danno subito dallo Stato sulle agevolazioni fiscali non spettanti?

Mi esprimo a favore di questa tesi: se la giurisprudenza amministrativa continua a confermare i profili di inefficacia delle CILAS per interventi superbonus su immobili irregolari/abusivi, l’istruttore comunale si trova esposto a responsabilità nei casi di mancato/errato controllo delle stesse.

Il Fisco potrebbe contestare l’operato del Tecnico comunale con un ragionamento di questo tipo:
se tu Tecnico comunale avessi controllato correttamente la CILAS, ed esercitato i poteri di controllo della pratica e regolarità dell’immobile (cioè Stato Legittimo), allora avresti potuto impedire la cessione dei crediti fiscali non spettanti“.

Anche perchè il primo controllo da fare, nella lista delle verifiche degli interventi Superbonus è proprio la regolarità del titolo edilizio, segnalazione o comunicazione edilizia dirsi voglia; le successive verifiche degli altri profili vengono sempre dopo.

Insomma, non escluderei che la perdita dei benefici fiscali concessi e soprattutto difficilmente recuperabili possa coinvolgere solidalmente anche i dipendenti pubblici, un esempio particolare sono le truffe per immobili inesistenti o interventi mai effettuati.

La materia del danno erariale è complessa, lo ammetto e non vorrei addentrarmi in essa, essendo materia prettamente giuridico-tributaria: certamente mi accingo a riassumere che la responsabilità erariale possa configurarsi sulla base di vari criteri e combinazioni:

  • diretta o indiretta;
  • patrimoniale e non;
  • origine dolosa o per colpa grave;
  • per omissione e azioni

Certamente un criterio generale valutativo riguardare la condotta tenuta e rispetto dello standard di diligenza adeguato e normalmente richiesto per tale adempimento. Analogamente la questione della responsabilità dell’ufficio tecnico comunale e risarcimento danni a favore del cittadino è emersa anche dall’annullamento del permesso di costruire rilasciato senza verificare correttamente tutti i presupposti.

E’ vero che CILA e CILAS rimangono comunque comunicazioni edilizie sulle quali il Comune ha pieni poteri di verifica, ma di fronte ad una montagna di soldi pubblici concessi per Superbonus la parola “potere” si tramuta in “dovere”. Scommettiamo che sarà così?

Ad ogni buon conto, i dipendenti pubblici sono stati avvertiti, vedremo se e soprattutto quando la presente profezia inizierà a colpire. Occhio che le casse dello Stato sono più vuote che mai, e la fame pubblica di recuperi fiscali potrebbe colpire in maniera inaspettata.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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