Skip to content
  • Carlo Pagliai
  • CILAS
Ponteggio Facciata

La non corrispondenza al vero delle attestazioni effettuate in CILAS comporta perdita delle agevolazioni fiscali Superbonus

Esistono diverse possibilità per perdere le agognate agevolazioni fiscali del Superbonus, anche nei casi in cui sia stata presentata apposita pratica edilizia “semplificata” di CILAS, cioè per quegli interventi diversi dalle demolizioni e ricostruzioni di edifici (art. 119 c.13-ter DL 34/2020).

Tra le diverse possibilità, ahimè, vi rientra la falsa attestazione e non rispondenza al vero di quanto dichiarato nella CILAS, proprio perchè tale semplificazione è severamente controbilanciata e punita nei rispettivi casi di non veridicità.

E’ un ennesima forma di responsabilizzazione del cittadino e del proprio committente, che in questo caso rischia la decadenza dalle agevolazioni fiscali, compreso il rischio della restituzione postuma dei benefici fiscali. Il meccanismo “punitivo” che opera in questi casi è quello previsto dall’articolo 49 DPR 380/01.

Per quanto riguarda la CILAS, questo meccanismo di decadenza e recupero fiscale viene richiamato espressamente dalla lettera d) comma 13-ter articolo 119 DL 34/2020:

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Analizziamo allora scenari derivanti da mancata rispondenza e veridicità delle attestazioni e asseverazioni contenute nelle CILAS. Reggetevi forte.

Canale Telegram

Ricordati di seguirmi sul mio canale Telegram

Informazioni e attestazioni devono risultare sempre veritiere

Il modulo unificato della CILAS non è altro che una versione particolare e speciale della CILA, fin qui nulla di nuovo, e consiste (appunto) in una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

Nel modulo unificato della CILAS sono riportate diversi riquadri e informazioni da compilare, alcuni semplicemente “da cliccare“, altri invece da compilare con informazioni da inserire per esteso. Si presentano le stesse difficoltà e responsabilità penali che si assumono normalmente anche per SCIA e istanze di Permesso di Costruire.

Nella CILAS tali informazioni sono attestate e sottoscritte, sotto responsabilità penale:

  1. in buona parte dal committente o soggetto titolare della CILAS, ai sensi dell’articolo 46 e 47 DPR 445/2000, punibili in caso di false dichiarazioni e attestazioni ai sensi dell’articolo 76 DPR 445 e Codice Penale (a pagina 2 e 4);
  2. per il restante dal progettista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità (pagina 5 e 6).

Da questo riquadro si intuisce subito che ogni attestazione, dichiarazione e asseverazione resa sottoscrivendo queste clausole di responsabilità, espone a relative conseguenze.

VIDEO COMMENTO:

Attestazioni poste a carico e responsabilità del committente/titolare della CILAS

Nel primo gruppo di dichiarazioni sotto responsabilità penale a carico del soggetto titolare vi rientrano:

  • Titolarità esclusiva o meno dell’esecuzione dell’intervento (proprietario, condomino, amministratore condominio, ecc)
  • Opere su parti comuni o modifiche esterne di fabbricato condominiale
  • CILAS esonerata, condizionata ad altri atti di assenso o già dotata di tali atti;
  • Qualifica dell’intervento, data inizio lavori esecutiva o condizionata ad atti di assenso
  • variante a CILAS già presentata
  • valore integrativo ad altra pratica edilizia ordinaria già presentata per opere diverse dal Superbonus
  • Ubicazione intervento
  • Attestazioni relative alla costruzione/legittimazione immobile
    • Ante ’67
    • Edificata con titolo abilitativo
    • Legittimata a posteriori con sanatoria/condono
  • Tecnici incaricati
  • Impresa o imprese esecutrici
  • Rispetto adempimenti e responsabilità sicurezza D.Lgs. 81/2008
  • Quadro soggetti coinvolti

Attestazioni asseverate dal Progettista abilitato

Nel secondo gruppo vi sono le attestazioni rese dal professionista, sotto forma di asseverazione ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, le quali “rafforzano” ulteriormente la responsabilità penale e professionale del Tecnico asseveratore:

In caso di false attestazioni crollano i benefici

Quando si attestano dichiarazioni in pratiche edilizie, con o senza formula di asseverazione, si fanno sempre consapevoli della propria responsabilità penale, aggravata in particolar modo per i Tecnici abilitati che asseverano nell’ambito del proprio operato.

Si è già detto anche in altri articoli sul blog che gli istituti di “liberalizzazione” delle attività edilizie quali CILA, SCIA e CILAS pagano il prezzo di sostituirsi alle verifiche preliminari della P.A. con l’istituto della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Tuttavia se queste attestazioni dovessero risultare non rispondenti al vero, il legislatore prevede due conseguenze punitive:

  • sanzione penale, con relativo processo;
  • decadenza dei benefici e vantaggi ottenuti con falsa attestazione, altrimenti non ottenibili;

Più dettagliatamente, la falsa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47, 71, 75, e 76 del d.P.R. n. 445/2000, integra reato punibile dal Codice Penale (art. 483).

False attestazioni e non rispondenza al vero in CILAS, salta il Superbonus

Per le opere Superbonus comunicate con CILAS il gioco si fa ancora più pesante, perchè è aggiunta un’ulteriore ipotesi di punibilità in caso di false attestazioni: la decadenza operata ai sensi dell’articolo 49 DPR 380/01.

Questo tipo di sanzionamento, forse più pesante e oneroso rispetto al reato penale di falsa attestazione, viene richiamato espressamente dalla lettera d) comma 13-ter articolo 119 DL 34/2020:

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
(omissis)

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Quest’ultima frase rinvia al successivo comma 14, addirittura introducendo un ulteriore sanzione pecuniaria per chi rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli, con importo variabile da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna dichiarazione infedele resa.

Capite bene allora quanto sia importante agire correttamente, perchè il rischio di vedersi dichiarare decaduti i benefici fiscali potrebbe provenire ad esempio per errata:

  • indicazione degli aventi titolo a presentare la pratica;
  • esclusione dall’ambito di sicurezza dei cantieri D.Lgs. 81/08, quando invece vi rientra
  • esclusione dall’autorizzazione paesaggistica o antisismica
  • ecc.

Consigliato quindi operare con la massima prudenza, perchè il Fisco e il soggetto che emette il Visto di Conformità possono notare questi aspetti.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su