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La procedura semplificata può essere fatta per interventi di minore rilevanza in base DL 77/2021

Si chiama CILAS, acronimo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per Superbonus.

E’ l’ultima arrivata in ordine di procedure edilizie nel quadro nazionale, e ha specifica finalità di velocizzare l’avvio dei soli interventi rientranti nel Superbonus:

  • Ecobonus 110
  • Sismabonus 110
  • e relativi interventi trainati…

La sua introduzione è stata graduale: inizialmente è stata inserita nell’articolo 119 c.13-ter D.L. 34/2020 mediante il D.L. 77/2021, per essere poi integrata in conversione di L. 108/2021.

Infine è stata messa completamente a regime tramite la pubblicazione del modello unificato CILAS con Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021, di cui riporto il la versione scaricabile:

Vediamo adesso il nodo delle categorie di intervento rilevanti, precisando che ho già trattato questo argomento in questa lista di articoli sul blog.

Demolizione e ricostruzione esclusa dalla CILAS Superbonus

Come anticipato anche in diversi video YouTube, non tutti gli interventi Superbonus rientrano in CILAS, rimanendo soggetti al regime ordinario del DPR 380/01 (e norme regionali).

Cio è espressamente indicato nel comma 13-ter art. 119 DL 34/2020 di cui riporto il primo periodo:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Il legislatore ha ritenuto opportuno escludere le versioni “pesanti” degli interventi Superbonus dalla agevolazione. Ritengo che ciò sia stato fatto per lasciare intatti i poteri decisionali e valutativi alla Pubblica Amministrazione in materia di governo del territorio.

Esclusione della demolizione e ricostruzione, totale o parziale ?

Mi sono domandato se l’esclusione degli interventi comportanti demolizione e ricostruzione edilizia riguardasse ogni forma ed entità.

Infatti si potrebbero avere paradossi dove l’intervento potesse astrattamente demolire e ricostruire l’1% della costruzione (per esempio le sole falde di copertura), vanificando perfino il concetto di manutenzione straordinaria, oppure all’opposto arrivare a demolire e ricostruire il 99% dell’edificio evitando la configurazione totale.

Infatti secondo il parere ANCI pubblicato nella guida di Agosto 2021, a pagina 9 si legge che tale limite sia applicabile alla demolizione e ricostruzione integrale.

Onestamente non concordo affatto su quella interpretazione, perchè la parola “integrale” non compare menzionata nel predetto comma 13-ter.

Credo piuttosto che il miglior criterio da suggerire sia il seguente: facciamo finta che la CILAS non esista e vediamo in quale categoria di intervento si inseriscono le opere Superbonus nel DPR 380/01 (e norme regionali), e in base a ciò capire se rientra in ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione parziale o totale. Soltanto a questo punto si ha un quadro chiaro per capire l’applicazione o meno della CILAS.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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