Illeciti edilizi possono ridurre i requisiti di Agibilità e Abitabilità, giustificando lo sgombero con ordinanza demolitoria
Perfino interventi minori di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sia costruito legittimamente, Cassazione conferma ancora
Ci risiamo! Non si fa a tempo a pubblicare e commentare un principio affermato da una sentenza, che ne arrivano altre sulla stessa linea su casistiche analoghe sul tema della riattivazione degli illeciti edilizi penalmente rilevanti su immobili irregolari.
Un mese fa commentavo la Cassazione Penale n. 44650/2023, la quale conferma il consolidato indirizzo che andrà tenuto in considerazione anche per i futuri contenziosi relativi alla CILAS:
La prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza, infatti, una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione (penale), in quanto i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Cass. Pen. n. 44650/2023, n. 26367/2014) secondo cui in tema di reati edilizi, in relazione ai lavori eseguiti sui manufatti originariamente abusivi e irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito penale previste dall’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, anche quando per le condotte relative alla iniziale illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (vedi anche Cass. Pen. n. 41079/2011, n. 30673/2021, n. 2231/2021).
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Qualcuno vorrà commentare dicendo “ma allora non si può toccare più nessun immobile, perchè non ne torna neanche uno in tolleranze edilizie”: lo capisco benissimo, ed è per questo che sostengo da anni l’esigenza di stabilire una volta per tutte un Giubileo dell’urbanistica, una data oltre la quale le difformità effettuate ad edifici autorizzati non siano più perseguibili.
La Cassazione Penale, con sentenza n. 47697/2023 è tornata invece a ripetere lo stesso consolidato principio, o forse direi pacifico, in salsa leggermente diversa. La fattispecie ha riguardato l’intervento di manutenzione straordinaria assentito con SCIA presentata a maggio 2022:il Comune aveva emesso un provvedimento inibitorio motivando la pendenza di domanda di condono, nonostante fossero opere strettamente conservative.
Ciò nonostante, è stato ritenuto che l’intervento abbia reiterato e riattivato dal punto di vista penale l’illecito edilizio, e la stessa sentenza di Cassazione Penale ha ribadito ancora che:
«(omissis) si è anche chiarito che non possono ritenersi lecite, ancorché non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati. (Cass. Pen. n. 18199/2005; n. 41079/2011, n. 9130/2000); e si è precisato che in tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente. (Cass. Pen. III n. 41105/2018; e ancora, con riguardo a interventi ricondotti astrattamente al regime di denuncia di inizio attività (DIA), o di Scia, rispettivamente, n. 51427/2014, n. 30168/2017 .»
Praticamente in caso di situazioni irregolari per vario titolo, quali la pendenza di condoni o sanatorie edilizie, è più saggio attendere l’esito della sua regolarizzazione e poi effettuare gli interventi edilizi una volta che si sia riconfigurato lo “Stato Legittimo” dell’immobile.
In regime amministrativo si sono formati due orientamenti contrapposti
Nella giurisprudenza di Consiglio di Stato si possono rilevare due orientamenti alternativi riguardanti la possibilità o meno di effettuare meri interventi conservativi del manufatto illecito, in particolare per quelli su cui sono pendenti richieste di condono o sanatoria:
- Assoluto: ripercorre il divieto tassativo di effettuare opere su immobili abusivi al pari della Cassazione Penale di cui sopra (Consiglio di Stato n. 4473/2021);
- Possibilista: ammette opere minimali di conservazione su immobili abusivi ma soltanto per immobili in pendenza di condono edilizio (Consiglio di Stato n. 5248/2018).
Tra i due ritengo che debba prevalere il primo, alla luce della volontà del legislatore modificata con l’introduzione dello Stato Legittimo degli immobili (D.L. 76/2020). Capisco benissimo che si debba rivedere l’intero regime sanzionatorio e repressivo, soprattutto per evitare la contaminazione a catena di qualsiasi intervento edilizio su immobili con difformità di un certo livello. Lo dico ancora: serve una profonda riforma del Testo Unico Edilizia DPR 380/01.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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