Un Comune può esercitare sempre ogni verifica sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento


Carlo Pagliai
Autore
Pregi e difetti applicativo della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata nelle pratiche edilizie
Oltre all’uso ordinario, la CILA può essere presentata tardiva per opere compiute o variante apportate in corso d’opera.
Per prima cosa si premette che la “CILA in sanatoria” non esiste, la chiamiamo così in gergo tecnico per farci capire dalla committenza, molto in confidenza col principio della sanatoria.
Si tratta di una procedura che allo stato vigente del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01, al lordo delle modifiche del Decreto Lgs. 222/2016, non prevede la possibilità di depositare espressamente CILA in varianti, nè in corso d’opera nè in variante a deposito finale.
Addirittura, come contraddizione, l’attuale disciplina non solo non consente la variante CILA, ma ammette “solo” il deposito tardivo della CILA per le opere già compiute o in corso d’opera, comunque rientranti e assoggettate a CILA.
Un bel grattacapo, visto il fortissimo dubbio che si presenta nel momento in cui si rende necessario presentare una CILA con opere diverse rispetto alla prima CILA depositata.
L’aspetto grottesco riguarda il fatto che le opere soggette a CILA rientrano nel novero dell’edilizia libera, ma con una distinzione: sono subordinate alla relativa comunicazione obbligatoria.
In caso di loro mancata comunicazione e presentazione formale della CILA, il legislatore sanziona per la mancata formalità, non per la sostanza.
Ne parlo più dettagliatamente nei due seguenti video, oppure ti rinvio a questi articoli di approfondimento sulla CILA.
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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