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Se l’Amministrazione rileva autonomamente o sollecitata da terzi un intervento in CILA in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia, ordina sospensione lavori e rimessa in pristino

La CILA è la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata da utilizzare per interventi di modesta entità, individuati col meccanismo di residualità rispetto ai regimi di Permesso di Costruire, SCIA ed Edilizia libera (articolo 6-bis DPR 380/01).

Anche questo tipo di pratica edilizia di tipo “comunicativa” ha una efficacia basata sulla piena veridicità di tutte le informazioni inserite, attestate e asseverate anche dal Tecnico abilitato. In caso contrario, la non veridicità e false attestazioni compromettono la sua validità e aprono alle conseguenze di responsabilità penali; lo stesso discorso lo si è già affrontato per le CILAS, cioè le CILA appositamente previste per interventi Superbonus.

Tra le tante condizioni e presupposti oggetto di asseverazione, vi è il rispetto di :

  • disciplina urbanistico edilizia vigente;
  • tutte le normative aventi incidenza edilizia e urbanistica, compreso anche quelle di settore (acustica, efficienza energetica, vincoli, eccetera);

Nella disciplina urbanistico edilizia vi rientrano a pieno titolo anche le previsioni e condizioni dettate da:

  • strumenti urbanistici vigenti e/o adottati
  • regolamenti edilizi
  • strumenti pianificazione sovraordinata di ogni tipologia

Lo stesso articolo 6-bis DPR 380/01 al comma 1 dispone la possibilità di presentare la CILA, facendo salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici (tutti, vigenti e/o adottati) e dei regolamenti edilizi.

Al comma 2 del medesimo articolo viene disposto che il Tecnico abilitato deve asseverare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici approvati e regolamenti edilizi vigenti; è vero che il dato letterale non include espressamente anche gli strumenti urbanistici adottati, ma non vorrei che essi possano rientrare “lateralmente” nell’ambito della predetta disciplina urbanistico edilizia, nozione molto ampia. Volendo dirla in altre parole, avremmo mica una speciale deroga alle misure di salvaguardia del Piano Regolatore adottato?

Vediamo allora cosa accade nei casi in cui l’intervento effettuato con CILA depositata in Comune risultasse poi in contrasto con regolamento edilizio o strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore comunale).

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CILA in contrasto con PRG e Regolamento edilizio

La CILA non prevede un controllo sistematico e tipizzato come invece previsto per la SCIA; la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA, considerata anche la modesta entità della sanzione per la sua omissione, avrebbe in sostanza l’unico effetto di attirare l’attenzione dell’amministrazione sull’intervento, esponendolo ad libitum (a piacere), in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l’attività totalmente abusiva, che l’ordinamento correttamente esclude quando l’amministrazione abbia omesso di esercitare i dovuti controlli ordinari di legittimità sulla SCIA o sull’istanza di permesso (Cons. di Stato n. 4110/2023).

Nei casi in cui gli interventi effettuati oppure in corso di esecuzione tramite CILA, risultassero in contrasto e non rispettosi dello strumento urbanistico vigente o regolamento edilizio comunali, il Comune deve attivare i propri poteri inibitori e repressivi.

Non dovrà attivare quelli più conosciuti e previsti dall’articolo 31 DPR 380/01, cioè per gli abusi edilizi anche penalmente rilevanti, bensì quell’articolo 27 DPR 380/01.

L’art. 6-bis DPR 380/01 per la CILA, infatti, nel far salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, non esclude l’assoggettabilità dell’intervento al generale potere di vigilanza posto in capo al Comune dall’art. 27 DPR n. 380/2001:

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi).

Ricordiamo che la CILA, rispetto alla SCIA e il permesso di costruire, esclude l’assoggettamento degli interventi che ne costituiscono oggetto al controllo sistematico da parte dell’amministrazione, ma non deroga al potere-dovere del Comune di vigilare sul rispetto della normativa urbanistico-edilizia e di inibirne le violazioni (TAR Bari n. 543/2023).

Comune deve attivare poteri repressivi e sanzionatori

Il richiamo alla norma generale sul potere sanzionatorio ex articolo 27 T.U.E. si giustifica bene nell’ottica della illiceità originaria dell’intervento effettuato, ovvero, in chiave più garantista, consegue alla illiceità comunque sopravvenuta all’esercizio dei poteri inibitori che il Comune ha attivato nei termini di legge (Cons. di Stato n. 4110/2023, n. 2371/2023).

Se l’amministrazione rileva, autonomamente o perché sollecitata da terzi, che l’attività oggetto di CILA risulti in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia ha il dovere di porre in essere i provvedimenti inibitori e demolitori ex art. 27 DPR 380/01, previsti nell’ambito della propria attività di vigilanza (TAR Bari n. 543/2023, TAR Venezia n.1368/2019, TAR Calabria n. 2052/2018, TAR Catania n. 1497/2018).

Invece, la sanzione pecuniaria da mille euro è prevista solo nel caso in cui l’unica violazione riscontrata sia la mancata CILA per le opere che non siano in contrasto con le prescrizioni comunali (articolo 6-bis comma 5 DPR 380/01). Infatti possono presentarsi casi di interventi sanabili con CILA rispettando tutte le norme citate, oppure i casi insanabili.

Certamente, il sanzionamento penale rimane aperto su più versanti perchè:

  1. nella CILA sono state effettuate attestazioni e asseverazioni false, cioè non rispondenti al vero;
  2. le opere risulterebbero effettuate con inosservanza dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 44 c.1 lettera a) DPR 380/01.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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