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E’ amovibile il manufatto precario e facilmente rimovibile periodicamente

Il concetto di amovibilità torna spesso in gioco nel regime di edilizia libera, l’ambito degli interventi edilizi esonerato dalla preventiva dotazione di:

  • permesso di costruire;
  • SCIA;
  • CILA;

E anche stavolta devo rammentare che restano fatti salvi i restanti atti di assenso/procedure comunque previste dalle altre tante normative edilizie (vedi autorizzazione paesaggistica, eccetera).

Quando si usa la nozione di “amovibilità” in edilizia, bisognerebbe intendere “facile amovibilità“.

In altre parole l’amovibilità sottintende sempre una rapida e semplice rimozione, che non preveda opere di demolizione e relativo materiale di resulta (macerie).

Stiamo parlando quindi di uno smontaggio totale di un oggetto, che non lascia (teoricamente) residui da smaltire e non impatta sull’ambiente; praticamente, come smontare un arredo e riporlo nella scatola di imballaggio originale.

Il termine amovibile è tornato alla ribalta proprio circa un anno fa, con l’inserimento della definizione di Vetrate Panoramiche amovibili (VEPA) all’interno dell’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 380/01 (tramite DL 115/2022).

Questo tipo di vetrate, installabili su balconi a sbalzo e logge rientranti (escluse piano terra), per rientrare nel regime di edilizia libera devono rispettare diversi requisiti; da una loro valutazione traspare un concetto di amovibilità.

Vediamo allora i criteri basilari della amovibilità in ambito edilizio.

Tralasciando le VEPA, le caratteristiche e la nozione di amovibilità non sono definite del Testo Unico Edilizia DPR 380/01, per cui alcune risposte provengono dalla giurisprudenza amministrativa.

Interessanti i criteri evidenziati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7066/2023 in cui:

  • il concetto di irrilevanza del manufatto conseguente alla sua amovibilità deve essere letto non già come astratta e più o meno semplice possibilità di rimozione, ma come rimozione periodica ed effettiva;
  • l’amovibilità, dunque, non può che presupporre la temporaneità dell’istallazione e/o la sua intermittenza, poiché ciò che è in astratto amovibile ma non viene mai in concreto rimosso, non si differenzia da ciò che è saldamente ed irreversibilmente (fino a demolizione) ancorato al suolo.
  • l’amovibilità (offerta dalla facile rimovibilità derivante dalla precarietà degli innesti utilizzati) costituisce solo il presupposto per rientrare in una delle categorie normativamente considerate (ad esempio, ai fini della cd. edilizia libera), ma non resiste ad un controllo di legittimità/liceità del realizzato, laddove quest’ultimo non sia stato mai (in correlazione con le proprie finalità tipiche) in concreto rimosso.

Ricordiamoci pure di tenere distinti i concetti di precarietà dalla amovibilità: sono simili ma non uguali, e posso capire che sia controintuitivo.

La natura precaria dell’opera è infatti di tipo materiale e funzionale.

Amovibilità, criteri utili e presupposti

Trovo utile condividere il principio espresso dal TAR Bari n. 1639/2019, il quale , individua l’opera di facile amovibilità come quella “priva di fondamenta o, comunque, di stabile collegamento al suolo”, che si concretizza in “ogni manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili integralmente recuperabili, senza l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente le possibilità del riuso”.

Il gazebo da usare nella stagione estiva in giardino è l’esempio calzante: non lascia residui o macerie, è interamente smontabile, senza fondazioni o collegamenti infissi al suolo.

Oppure il classico piccolo ripostiglio esterno per attrezzi da mettere in giardino.

Tuttavia quando l’opera “idealmente” amovibile viene lasciata sul posto da un anno all’altro, perchè oggettivamente non è facilmente rimovibile, perde le sue caratteristiche di amovibilità. Pensiamo ad uno di quei gazebi ad uso espositivo industriale, di notevoli dimensioni, infisso al suolo e smontabile soltanto con particolari mezzi/piattaforme di sollevamento: intanto non è più “facilmente” smontabile, perchè il fruitore è costretto ad avvalersi di strumenti non comuni.

Infine, ripetendo quanto già accennato sopra, conta molto il rapporto di collegamento della presunta opera amovibile al suolo, tramite sistemi che possono variare dal semplice appoggio fino a infissione al suolo con collegamenti/fondazioni di vario tipo.

Per cui si può concludere che l’amovibilità presuppone anche una sua facilità; e allora siamo di fronte ad un qualcosa assimilabile ad un semplice arredo esterno.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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