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Verande In Facciata

Certe opere vengono realizzate secondo diversi criteri funzionali e caratteristiche costruttive.

La disciplina dei manufatti precari molto spesso è stata regolamentata dalle norme regionali, soprattutto per quanto riguarda le zone agricole: in queste aree sono necessari manufatti di natura stagionale o collegate a cicli produttivi, pensiamo alle serre, tettoie, magazzini di stoccaggio e rimesse per animali.

In ambito urbano invece la connessione all’uso transitorio di certi manufatti può essere collegata ai cicli delle attività produttive, oppure di complemento all’uso residenziale. Alcuni classici esempi possono essere le tettoie per uso autorimessa, oppure il capanno degli attrezzi, e tanti altri.

Certamente si pone il problema di trovare un confine, un limite entro cui applicare il criterio di precarietà e amovibilità. Infatti se da una parte i manufatti precari possono rientrare nel regime di edilizia libera, è pur vero che basta poco per superare tale definizione e rientrare nel regime ordinario delle nuove costruzioni. E quindi, rientrando nell’ambito del permesso di costruire.

QUADRO DELLE DEFINIZIONI


Il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 all’articolo 3 comma 1 prevede una prima categoria di manufatti leggeri, esclusi o meno dal regime di nuova costruzione e permesso di costruire (ma non per questo inquadrati automaticamente in edilizia libera):

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

Lo scopo di questa norma è agevolare le attività ricettive all’aperto, riconoscendo ad esse una oggettiva necessità di gestire con autonomia in regime prettamente stagionale o transitorio.

Inoltre il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 non si dilunga neppure sui criteri di amovibilità e precarietà dei manufatti, secondo quanto disposto dall’articolo 6 comma 1 lettera e-bis:

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;

in tal senso è intervenuto a posteriori il Glossario per l’edilizia libera, limitandosi a specificare genericamente alcuni tipi di manufatti rientranti in tale categoria, alcuni dei quali lasciando altri dubbi in termini quantitativi.

Molto spesso le caratteristiche di amovibilità e precarietà sono usate per giustificare costruzioni vere e proprie

E’ assai diffuso e molto il voga il concetto che la facile amovibilità dell’opera edilizia la faccia inquadrare automaticamente nell’edilizia libera, quando in realtà non è affatto vero. La veranda è il tipico esempio in quanto spesso viene realizzata con materiale smontabile, facendola apparire come opera urbanisticamente irrilevante.

Lo stesso dicasi per la nozione di opera precaria, legata cioè ad una funzionalità di tipo temporaneo. Un esempio potrebbe essere un capanno costruito per rimessa di un veicolo nella stagione estiva.

Infatti la definizione di “facile amovibilità” di un’opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, va estrapolata dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019), facendo salvo quanto diversamente integrato dalle norme regionali e discipline comunali.

Nozione di facile amovibilità:

  • non può essere differenziata in ragione della proprietà pubblica o privata dell’area sulla quale l’opera stessa è destinata ad essere realizzata;
  • non trova applicazione automatica neppure in ambito territoriale di rilevanza pubblicistica, come le aree con vincolo paesaggistico: in esse si sovrappone una specifica disciplina di semplificazione, cioè il D.P.R. 31/2017;
  • non sempre può essere sovrapponibile a quella di precarietà;

Nozione di opera precaria:

  • è parametrata al criterio di tipo funzionale, di destinazione dell’opera ad un’attività precaria, nell’ottica di escludere la necessità di titolo abilitativo;
  • non rientra nel concetto di stagionalità, ovvero la sua reiterabilità nel corso del tempo intesa come smontaggio e rimontaggio ciclico (Cass. Pen. III n. 36605 del 24 luglio 2017).

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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