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L’installazione di casettina degli attrezzi è libera qualora sia non stabilmente infissa al suolo e di limitate dimensioni

Per rientrare nel regime di edilizia libera, ai soli fini puramente urbanistico edilizi verso il Comune, la posa o realizzazione del ripostiglio degli attrezzi deve rispettare diverse condizioni. E’ il caso (ancora) di ricordare che restano escluse dalla seguente trattazione tutte le norme speciali e di settore incidenti ai fini urbanistico edilizio, quali ad esempio la paesaggistica, beni culturali, antisismica, vincoli, eccetera.

Intanto l’inquadramento della categoria di intervento generale del ripostiglio attrezzi è riconducibile all’articolo 6 del DPR 380/01 e dall’Allegato A Sezione II voce n. 29 del D.Lgs. 222/2016, cioè nelle “Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici“.

Tuttavia in questa descrizione non è dato sapere con esattezza quali opere vi possano rientrare in tale categoria, per questo motivo è stato emanato apposito Glossario di Edilizia libera con DM MIT 02 marzo 2018.

Il Glossario consiste in una corposa tabella in cui sono dettagliate le varie categorie di intervento previste dall’articolo 6 DPR 380/01, suddividendole peraltro in ulteriori sottocategorie. E’ chiaro che anche in questa casistica le norme regionali potrebbero aver integrato la definizione, introducendo ulteriori dettagli quantitativi e qualitativi.

Infine anche in questi casi i regolamenti edilizi e strumenti urbanistici del Comune potrebbero aver introdotto ulteriori limitazioni, regole, caratteristiche e materiali da rispettare per la loro installazione libera.

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Alla voce n. 48 del Glossario troviamo l’installazione (e relative opere manutentive) di ripostiglio pr attrezzi, ponendo le seguenti condizioni e qualifica:

Destinazione d’uso ripostiglio degli attrezzi

E’ fuori discussione che questo manufatto di tipo accessorio debba avere una sola indiscutibile destinazione d’uso: il ricovero e deposito degli attrezzi.

Ma di quale attrezzi stiamo parlando? Riterrei quelli da giardino, bricolage e per manutenzione delle aree ludiche e pertinenziali degli edifici.

Ciò significa che vanno esclusi da subito le utilizzazioni diverse e che qualificano altri tipi di manufatti, quali box auto e ricovero mezzi. Inutile dire che qualcuno nel ripostiglio degli attrezzi liberalizzato dal Glossario ci infilerà di tutto oltre agli attrezzi, come biciclette, ciclomotori e spazzatura, per divenire un ripostiglio residenziale esterno in piena regola.

Occorre rimarcare che la natura di accessorio ad edifici esistente non deve essere scalfita, e pertanto si consiglia di considerare anche le caratteristiche, parametri e requisiti previsti dai regolamenti edilizi regionali dei vani accessori.

In altre parole, meglio evitare opere, impianti e caratteristiche tali da poter consentire la permanenza umana, anche saltuaria, evitando quindi lavorazioni anche amatoriali al suo interno. Lo scopo del manufatto è di mero deposito di oggetti, appunto un ripostiglio per attrezzi.

Manufatto accessorio, come inquadrarlo

Possiamo affermare che la natura di manufatto accessorio deriva proprio dall’inserimento nella categoria di aree ludiche ed elementi di arredo da effettuarsi nelle aree pertinenziali degli edifici (vedi Glossario).

Ciò significa che per configurare edilizia libera, la classica “casetta degli attrezzi” dovrà essere collocata all’interno di un resede ad uso pertinenziale di edificio. La buona notizia è che non risulta specificato quali destinazione d’uso debbano avere questi edifici a cui sono accessori, quindi non si escludono le costruzioni ad uso industriale, artigianale e commerciale dal beneficio.

E’ ovvio che il primo pensiero di ripostiglio per attrezzi va a quello collocato nel giardino dell’appartamento.

Limitate dimensioni, senza termini quantitativi

Qui il Glossario non entra nel merito dimensionale del ripostiglio per attrezzi: non si esprime in senso planimetrico e tanto meno con altezza massima.

Non si esprime neppure per volume, superficie coperta o altro parametro urbanistico edilizio.

A questo punto, al netto di diverse disposizioni regionali/comunali, si deve fare ricorso al buon senso, sempre se ce ne sia rimasto qualche goccio in giro (ironia).

Non è possibile allo stato attuale fornire misure o superfici massime indicative, per rientrare nel concetto di “limitate dimensioni“; tuttavia nel senso di elevazione non si dovrebbe superare l’altezza minima interna di 2,40 metri, volendo collegarsi per analogia alle caratteristiche dei vani accessori degli edifici.

Non stabilmente infisso al suolo

Sul concetto di infissione precaria al suolo ho scritto diversi articoli sul blog, relativi ad opere diverse dal ripostiglio per attrezzi. Certamente vanno ciascuna contestualizzate e distinte, come anche in questa tipologia di opere precarie, appunto come il ripostiglio per attrezzi.

Requisiti di precarietà e amovibilità sono utili per comprendere questa condizione atta a evitare la trasformazione permanente del suolo ai fini urbanistico edilizi (vedasi articoli 3 e 10 DPR 380/01).

Dovendola calare nel pratico, il ripostiglio degli attrezzi può essere infisso (appoggiato) al suolo, ma non stabilmente.

Ciò significa che se l’installazione di questi manufatti dovesse avvenire contestualmente a realizzazione di opere di fondazione, platea o di pavimentazione permanente del suolo, non si potrà rientrare in regime di edilizia libera.

La posa del ripostiglio per attrezzi potrebbe avvenire in edilizia libera qualora avvenga semplicemente appoggiato al suolo o su pavimentazione esistente (legittimata) all’interno di aree pertinenziali di edifici.

Non credo si debbano escludere le opere di messa in sicurezza della stabilità, ad esempio tiranti per evitare ribaltamento del vento e relative zavorre fuori terra.

Conclusioni e consigli

Si capisce bene che essendoci alcuni margini di incertezza per silenzio normativo, soprattutto sulle caratteristiche e dimensioni dei ripostigli per attrezzi, eviterei in primis di “esagerare”.

Infine consiglierei comunque di informarsi presso il proprio Tecnico professionista di fiducia e di consultare gli appositi uffici tecnici comunali.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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