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Sono spazi strettamente necessario a contenere impianti a servizio dell’edificio e privi di autonomia funzionale

Edifici e abitazioni sono dotati di impianti tecnici e tecnologici sempre più complessi, pensiamo a quelli di climatizzazione, ascensore, energie rinnovabili, eccetera.

Le normative impiantistiche e sulla sicurezza impongono da anni la loro collocazione in appositi spazi e vani tecnici, esterni o con accesso autonomo dall’edificio/immobile a cui servono; questi spazi appositi consentono infatti la loro manutenzione e accesso al personale autorizzato, oltre che per confinare i rischi derivanti, basti pensare alla prevenzione incendi.

Solitamente configurano volumi tecnici i vani, spazi e manufatti quali:

  • cabine elettriche;
  • vani caldaia;
  • locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie;
  • vani extracorsa ascensori e relativi locali macchine;
  • cisterne e serbatoi idrici;
  • similari;

I volumi tecnici hanno caratteristiche tipologiche inequivocabili sul loro utilizzo, possono essere collocati sia esternamente che internamente all’involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, oppure posti al di sopra della copertura dell’edificio.

Essi devono avere dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l’alloggiamento e la manutenzione delle apparecchiature, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza. Un garage con una caldaia non può passare per volume tecnico.

Possiamo dire che i volumi tecnici possono accedere a particolari agevolazioni o esclusioni dal calcolo degli indici urbanistici e parametri edilizi, in base alle norme regionali e regolamenti comunali. Ed ecco perchè quasi sempre prevedono anche limitazioni di altezze interne, aerazione e illuminazione strettamente necessari alla collocazione di impianti, per impedirne preventivamente un loro possibile riutilizzo ad uso abitativo.

Segnalo che ci sono diversi casi di utilizzo distorto di questi spazi, pensando erroneamente che “non fanno volume”, cioè non computabili ai fini della determinazione di superfici e volumetrie utili.
A giudicare da quanto emerge dalla lettura della giurisprudenza amministrativa, c’è chi ipotizza erroneamente di considerare volumi tecnici anche gli spazi sottotetto, in quanto camere d’aria con funzione di isolante.

Infine si pongono anche le relative problematiche connesse alla distanze legali e tra costruzioni, oltre agli aspetti delle normative settoriali: per esempio la compatibilità paesaggistica delle addizioni di volumi tecnici.

Facciamo chiarezza sulla nozione di volume tecnico

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Definizione nazionale e norme regionali

Attualmente la definizione di questi spazi dedicati la troviamo indicata nella voce n. 31 Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo nazionale:

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)

Il RET fornisce una chiara finalità funzionale del volume tecnico, cioè quella limitata a contenere impianti a servizio dell’immobile, senza prevederne altre.

Come detto più volte nel blog e nel relativo corso online sul Regolamento Edilizio Tipo, esso ha funzione di prima uniformazione delle definizioni: esso può essere integrato dalle norme regionali, cosa che in buona parte ormai è stata fatta.

Per cui è altamente consigliato consultare anche le varie declinazioni regionali della definizione di volume tecnico, vano tecnico e similari.

Infine, a cascata, la definizione di volume tecnico può essere ulteriormente integrata dal Comune col proprio regolamento edilizio, qualora abbia recepito le modifiche del relativo RET regionale.

A queste definizioni normative, non può mancare di certo la giurisprudenza che vediamo nel prossimo paragrafo.

Nozioni previste dalla giurisprudenza amministrava

In giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato sentenza n. 8170/2022) la nozione di “volume tecnico” assume valore in base a tre tipi di parametri

  1. il primo, positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette;
  2. il secondo, negativo, nell’impraticabilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all’interno della parte abitativa;
  3. il terzo, negativo, in un rapporto di necessaria proporzionalità tra volumi tecnici e le esigenze effettivamente presenti;

Da quanto sopra “da ciò consegue che rientrano nella nozione in parola solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni” (Consiglio di Stato n. n. 4358/2020, Cass. penale n. 7217 del 2011).

La giurisprudenza osserva, inoltre, che “si definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio” (cfr., ancora, Consiglio di Stato n. 8170/2022, n. 4358/2020).

Infatti, i volumi tecnici sono esclusivamente “impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questo come possono essere, e sempre in difetto dell’alternativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica e all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo (Consiglio di Stato n. 3059/2016, n. 2658/2016)”.

Possono, quindi, “considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale” (Consiglio di Stato n. 8170/2022, n. 7584/2021).

La giurisprudenza penale

Anche in questo ambito si rileva un sostanziale allineamento e convergenza con quanto descritto nel paragrafo della giurisprudenza amministrativa.

In tema di reati edilizi, sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione (serbatoi idrici, extra-corsa degli ascensori, vani di espansione dell’impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda), che non possono trovare allocazione, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (Cass. Pen. 29815/2020, n. 342/2019, n. 22255/2016).

Da quanto sopra si evince che il profilo penale relativo ai volumi tecnici segue altre finalità, cioè la punibilità o meno del reato edilizio, tra cui l‘articolo 44 DPR 380/01.
Ciò è legato soprattutto alla definizione di variazioni essenziali contenuta all’articolo 32 comma 2 del DPR 380/01, la quale non ritiene di ricomprendervi quelle incidenti sui volumi tecnici. Direi un discorso complesso da approfondire in altra sede.

Volume tecnico nella Compatibilità paesaggistica ex post

Parliamo della cosiddetta sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167 comma 4 D.Lgs. 42/2004, più correttamente di accertamenti di compatibilità paesaggistica, relativamente alla realizzazione di volumi tecnici abusivi su immobili o aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Indubbiamente il punto a) prevede una categoria di illeciti edilizi molto ampia, dalla quale vanno esclusi tassativamente quelli che hanno comportato:

  • creazione di superficie utile
  • aumento di superficie utile rispetto a quella legittimamente realizzata;
  • creazione di volume
  • aumento di volume rispetto a quello legittimamente realizzato;

Le definizioni di volume e superficie contenute nell’art. 167 del Codice non rendono chiaro quando siano applicabili, in quanto generiche (a prima lettura) rispetto a quelle più raffinate e introdotte nella normativa edilizia (DPR 380/01, Regolamento Edilizio Tipo, norme regionali, eccetera).

Intanto bisogna rammentare il principio per cui le definizioni di volumetrie e superfici utili di ambito urbanistico edilizio non siano applicabili direttamente o meno in paesaggistica.
Si arriva al paradosso in cui la realizzazione di certi manufatti sia facilmente sanabile in edilizia, ma negata in paesaggistica, vedasi anche per un locale tecnico.

Infatti secondo il consolidato indirizzo Consiglio di Stato n. 3026/2022, n. 7117/2021, n. 4468/2021, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

Conclusioni e consigli

La qualifica di volume tecnico non deve indurre a pensare che possa godere di un trattamento più mite e meno punitivo sotto i vari profili.

La realizzazione di volumi tecnici è consentita strettamente per le relative finalità, e nel rispetto di molti presupposti ideato per comprimere il più possibile la loro superficie e volumetria, al minimo necessario.

Non vanno considerati come eccezioni per ovviare ai più severi limiti imposti dalla disciplina urbanistico edilizia, o per aggirare gli indici edificatori.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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