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Le NTC 2018 impongono rigorose analisi anche per interventi non dichiaratamente antisismici sul patrimonio edilizio esistente

La fattibilità dell’intervento edilizio va impostata sotto diverse dimensioni, in primis quella strutturale. Molto spesso potrebbero capitare interventi che solo all’apparenza non inciderebbero sugli aspetti antisismici, tuttavia il capitolo 8 delle Norme Tecniche delle Costruzioni emanate con D.M. MIT 17 gennaio 2018 dispone precise prescrizioni.

Esso prescinde dagli aspetti urbanistici e dalle relative pratiche, imponendo una serie di criteri essenziali per valutare la sicurezza dell’edificio o delle porzioni interessante dalle opere.

Ad esempio un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, o anche la variazione d’uso parziale dell’unità immobiliare, richiedono una valutazione della sicurezza sotto il profilo strutturale in base a certe condizioni.

Ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC, la valutazione è finalizzata a stabilire se:

  1. l’uso della costruzione possa continuare senza interventi edilizi;
  2. l’uso debba essere modificato, senza interventi (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
  3. sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, con opere e interventi di miglioramento o adeguamento, ecc;

La valutazione si dovrà redigersi tramite apposita relazione dettagliata e adeguatamente argomentata da professionista specializzato in strutture.

Quando occorre effettuare la valutazione di sicurezza strutturale

Esiste una larga casistica di fattispecie che richiedono lo svolgimento delle verifiche ai fini antisismici, anche per opere già compiute o per trasformazioni edilizie senza opere.

Possono presentarsi molte situazioni e configurazioni strutturali che rendono necessaria una diagnosi preliminare, partendo da sopralluoghi, valutazione documentale, prove e indagini in sito.

Tali disposizioni dovranno essere adottate dal Tecnico strutturista, sulla base di scelte discrezionali e in coerenza alle NTC 2018.

Il paragrafo 8.3 NTC 2018 dispone l’obbligo di produrla scatta in presenza di una sola delle seguenti condizioni:

  • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a:
    – significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
    – danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
  • provati gravi errori di progetto o di costruzione;
  • cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
  • esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
  • ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al paragrafo 8.4 (interventi riparazione o locali, di miglioramento o adeguamento sismico);
  • opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura.

Più semplicemente il professionista incaricato deve porsi il problema della valutazione, anche qualora l’intervento interessasse una porzione del fabbricato, in quanto essa potrebbe comunque pregiudicare la stabilità dell’intero edificio.

Cambio destinazione d’uso senza opere

Il paragrafo 8.1 delle suddette NTC fornisce la definizione di costruzione esistente ai fini strutturali:

<<Si definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata.>>

Il cambio di destinazione d’uso, ancorché compiuto senza opere, può comportare variazioni di carico o di comportamento d’utilizzo anche transitorio, perfino a carattere intermittente.
Sul punto è intervenuta a chiarimento anche la Circolare esplicativa del MIT n. 7 del 21/01/2019.

La cosa diventa importante proprio in questo periodo di semplificazione ai fini urbanistici, con cui ammettono tipologie di cambi d’uso in regimi di Edilizia libera comunicati con CILA (dopo il D.L. 76/2020); segnalo peraltro che alcune regioni hanno previsto perfino ipotesi di cambi funzionali in regime di edilizia libera “pura”, cioè esonerati da titoli abilitativi edilizi e CILA (L.R. 65/2014 Toscana, art. 136). La liberalizzazione dei cambi d’uso funzionali degli immobili non deve portare a sottovalutare i rischi e gli effetti strutturali che potrebbero comportare i cambi d’uso.

Ad esempio il passaggio d’uso da edificio esistente ad uso scolastico comporta la valutazione di sicurezza, in quanto comporta il cambio della classe d’uso “in aumento”; in altre parole avviene un aggravamento dei carichi e di conseguenza del rischio (TAR Reggio Calabria n. 557/2020).

Sanatorie edilizie, accertamenti di conformità e Regolarizzazione edilizia

Lo stesso criterio e prescrizioni si applicano anche agli interventi oggetto di qualsiasi regolarizzazione di interventi illeciti già compiuti, che in urbanistica sono disciplinati da:

L’esecuzione di opere illecite o senza idoneo titolo abilitativo richiederà quindi una valutazione ai fini strutturali, oltre a quelle urbanistico edilizie.
Se da una parte questo aspetto si doveva applicare per buon senso, adesso si deve applicare ex lege.
Le condizioni che rendono necessarie la verifica della sicurezza sono due, distinte per profilo.

Urbanistico, per i titoli qualora necessari al momento della costruzione:

  • Assenza di titolo;
  • Difformità dal titolo (parziale o totale);

Strutturale antisismico:

  • Difformità alle norme tecniche per costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Questa doppia lettura combinata può rendere complessa la valutazione stessa, in particolare sembra interessante focalizzare quest’ultima: sembra che la valutazione ai fini strutturali debba riferirsi solo alle norme tecnico costruttive vigenti al momento della costruzione.

Sembra, e ripeto sembra, che si debba escludere la valutazione di doppia conformità strutturale secondo una stretta interpretazione ex art. 36 del D.P.R. 380/01; è un aspetto che sembra andare in direzione opposta a quanto scaturito ai fini della sanatoria strutturale dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 101/2013).

Opere non espressamente strutturali

Esiste una categoria di opere che a prima vista potrebbe non rientrare nelle categorie di intervento strutturale, così come previsti dalle NTC 2018: riparazioni, miglioramento o adeguamento antisismico.

Tuttavia sono opere che hanno invece una valenza strutturale sostanziale, anche se di modesta entità. Esse possono avere influenza sulla struttura dell’edificio, o influenzare in minima parte sulle rigidezze e caratteristiche di resistenza.

Per esempio la posa di un pavimento radiante sopra una pavimentazione esistente, anche con materiali alleggeriti; tale opera comunque rileva molto nell’incremento dei carichi permanenti e nelle azioni sismiche.

Per questo motivo anche opere di apparente poca rilevanza meritano di essere valutate dal Tecnico strutturista.

Raccomandazioni finali

Per avviare le operazioni di fattibilità e progettazione preliminare dell’intervento, è consigliato farsi assistere da subito e coinvolgere uno strutturista abilitato affinché possa supportare da subito la qualificazione dell’intervento ai fini strutturali.

Infatti è possibile che un intervento edilizio, apparentemente non strutturale, richieda invece specifiche analisi.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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