
Nella sanatoria edilizia vige il principio di doppia conformità riferito all’epoca dell’abuso e al momento dell’istanza.
Talvolta nella ricerca della regolarizzazione di abusi edilizi vedo applicare tattiche e ragionamenti che si scontrano con le procedure amministrative.
Nel momento in cui scrivo esiste una sola procedura per regolarizzare gli illeciti primari, cioè quelli gravi e penalmente rilevanti, cioè l’accertamento di conformità dell’art. 36 DPR 380/01. Il discorso vale anche per le opere minori rientranti nell’ambito della SCIA e disciplinate dall’art. 37 del DPR 380/01.
Ipotizziamo due scenari riguardanti situazioni di illegittimità fattibili in contrasto allo strumento urbanistico comunale:
- Permesso di Costruire rilasciato;
- Opere illecite compiute precedentemente alla variante;
In entrambi i casi le opere edilizia configurano illecito in quanto non risultano conformi alle regole e disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale.
Quest’ultima condizione invece è essenziale affinché si possa rilasciare qualsiasi titolo, o realizzare interventi edilizi con comunicazioni o segnalazioni di ogni tipo.
L’adozione di una variante al Piano Regolatore potrebbe influire o modificare l’efficacia di un permesso già rilasciato, per opere in contrasto al PRG? In altre parole, una variante al Piano sarebbe sufficiente per risolvere illeciti edilizi di tipo formale e sostanziale?
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