
Per negare il titolo anche in versione di sanatoria è sufficiente l’avvenuta verifica della mancanza di conformità urbanistico edilizia
Partiamo dall’inizio: un soggetto presenta l’istanza per ottenere il rilascio del Permesso di costruire, cioè il titolo abilitativo edilizio più rilevante nell’odierno ordinamento.
In altre parole è il titolo autorizzativo più “alto” di tutti per fare interventi in edilizia diretta, quindi superiore alla Segnalazione Certificata Inizio Attività(SCIA) e alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Detto questo, il metodo di verifica che deve applicare la P.A. vale sia per:
- Permesso di Costruire: prima di avviare l’intervento;
- Permesso di Costruire in sanatoria: opere compiute o avviate;
La procedura ha inizio col deposito della richiesta da parte del soggetto interessato o avente titolo (oppure anche del responsabile dell’abuso in caso di sanatoria).
Ricevuta l’istanza, inizia la prima fase di istruttoria e valutazione dei documenti, elaborati, nulla osta o autorizzazioni varie, relazioni, eccetera.
In questa fase il P.A. competente (Comune), può chiedere gli eventuali documenti integrativi.
E qui si arriva ad un passaggio valutativo fondamentale sul rilascio del Permesso di Costruire, cioè la valutazione di conformità o contrasto dell’istanza nei confronti di varie discipline e strumenti. La cosa è complessa e si affronta in questo approfondimento.