Rispetto al concetto civilistico, riguarda un manufatto di modeste dimensioni con funzione accessoria all'edificio principale e privo di autonomo valore di mercato.

Carlo Pagliai
Autore
Per negare il titolo anche in versione di sanatoria è sufficiente l’avvenuta verifica della mancanza di conformità urbanistico edilizia
Partiamo dall’inizio: un soggetto presenta l’istanza per ottenere il rilascio del Permesso di costruire, cioè il titolo abilitativo edilizio più rilevante nell’odierno ordinamento.
In altre parole è il titolo autorizzativo più “alto” di tutti per fare interventi in edilizia diretta, quindi superiore alla Segnalazione Certificata Inizio Attività(SCIA) e alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Detto questo, il metodo di verifica che deve applicare la P.A. vale sia per:
- Permesso di Costruire: prima di avviare l’intervento;
- Permesso di Costruire in sanatoria: opere compiute o avviate;
La procedura ha inizio col deposito della richiesta da parte del soggetto interessato o avente titolo (oppure anche del responsabile dell’abuso in caso di sanatoria).
Ricevuta l’istanza, inizia la prima fase di istruttoria e valutazione dei documenti, elaborati, nulla osta o autorizzazioni varie, relazioni, eccetera.
In questa fase il P.A. competente (Comune), può chiedere gli eventuali documenti integrativi.
E qui si arriva ad un passaggio valutativo fondamentale sul rilascio del Permesso di Costruire, cioè la valutazione di conformità o contrasto dell’istanza nei confronti di varie discipline e strumenti. La cosa è complessa e si affronta in questo approfondimento.
La principale valutazione che deve effettuare la P.A. riguarda la verifica di conformità dell’istanza nei confronti delle normative urbanistico edilizie (tutte), il rispetto agli strumenti urbanistici approvato e/o adottati, ai regolamenti edilizi, ecc.
E aggiungo anche: agli strumenti urbanistici e di governo del territorio sovraordinato, quali Piani Territoriali Coordinamento provinciali e regionali. Anche se questo passaggio è lievemente tenuto “in batteria” dagli operatori del settore, dando per scontato che il Piano Regolatore Comunale sia automaticamente conformato ai piani sovraordinati.
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La verifica di conformità deve accertare il rispetto di norme, strumenti e regolamenti di natura urbanistico edilizia
Il Comune nella fase di istruttoria svolge una serie di accertamenti di carattere vincolato, quali la verifica di conformità dell’istanza a quanto sopra come segue:
- Permesso “ordinario”: verifica di conformità allo stato attuale;
- Permesso in sanatoria: accertamento di (doppia) conformità sia al momento dell’istanza che all’epoca dell’abuso;
Per giustificare il diniego al Permesso, è sufficiente che il Comune abbia accertato il mancato rispetto delle disposizioni per quali l’opera si pone in contrasto (Cons. di Stato n. 984/2020).
Oppure: l’accertamento della non conformità delle opere edilizie con la normativa urbanistica vigente, è condizione sufficiente a sorreggere il diniego del permesso di costruire senza che l’Amministrazione abbia l’onere di fornire ulteriori spiegazioni.
Infatti, il potere esercitato in tema di rilascio di titoli autorizzativi dello jus aedificandi comporta unicamente un’attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’istanza (Cons. di Stato n. 984/2020).
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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