Un garage con tettoia, chiuso e trasformato in spazio abitabile, può sembrare una modifica funzionale irrilevante, perchè "sempre residenziale è", in verità serve permesso di costruire

Consiglio di Stato conferma natura mutamento destinazione d’uso rilevante qualificandola come nuova costruzione
Il 2024 ci porta subito altra giurisprudenza riguardante un cambio di destinazione d’uso di una stalla in quattro mini appartamenti, con sentenza n. 137/2024 del Consiglio di Stato. Questo tipo di intervento non è stato ritenuto inquadrabile come ristrutturazione edilizia e pertanto sanabile con SCIA ordinaria (ex art. 22 c.1 DPR 380/01).
La predetta sentenza conferma il costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che individua una differenza netta tra mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale e cambio di destinazione d’uso che operi un passaggio tra diverse categorie funzionali. Quest’ultima modalità è definita mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.
Un esempio è il passaggio da rurale a commerciale: si rammenta che le categorie urbanisticamente rilevanti sono elencate nell’articolo 23-ter D.P.R. 380/01 ed eventualmente integrate dalle norme regionali.
Volendo citare un altro esempio, il passaggio da ufficio ad abitazione è altrettanto urbanisticamente rilevante.
Il cambio di destinazione tra diverse categorie, anche se operato in assoluta carenza di opere, è riconducibile alla categoria degli “interventi di nuova costruzione” di cui alla lett. e) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (ovvero “interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”), con necessario assoggettamento a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso testo unico e al relativo regime contributivo e sanzionatorio (Cons. di Stato n. 137/2024, n. 5593/2022)
Il solo mutamento funzionale (cioè senza opere) tra categorie urbanisticamente rilevanti potrebbe facilmente incidere sui carichi urbanistici, e pertanto configurare intervento di trasformazione urbanistico edilizia del territorio soggetto a permesso di costruire. Tale principio è già stato confermato anche da Consiglio di Stato n. 5593/2022, per il quale bisogna ricordarsi che le norme regionali potrebbero intervenire semplificando il procedimento amministrativo entro i dovuti limiti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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