Il T.A.R. Lombardia ha confermato che il rispetto dello Stato Legittimo è condizione essenziale per ogni pratica edilizia, previsto dalla legge.

Un controinteressato può chiedere alla PA verifiche sul procedimento SCIA, ma il termine non è ben chiaro.
Negli ultimi anni profonde riforme hanno modificato il diritto amministrativo delle procedure in edilizia, tra cui l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA. Il T.A.R. Toscana, con ordinanza n. 667/2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito alla procedura di tutela del soggetto terzo nei confronti della SCIA presentata da un altro. La Segnalazione certificata di inizio attività e la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili da contro interessati in quanto non essendo atti rilasciati direttamente da una Pubblica amministrazione.
Come noto, a seguito della presentazione di un SCIA scattano i termini per l’intervento della PA: quello per l’esercizio dei poteri inibitori (30 giorni, per la SCIA edilizia) e quello di 18 mesi per l’autotutela (sussistendo i requisiti previsti dall’art. 21-nonies). I controinteressati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31 del c.p.a.; in sostanza la tutela del contro interessato a presentare istanze di sollecito/segnalazione per verifiche amministrative verso una SCIA sia soggetta a silenzio-rifiuto verso la presentazione stessa. Tuttavia, per tale ipotesi, l’art. 19 della L. n. 241/90 non detta alcuna espressa disciplina (e, al riguardo, la giurisprudenza ha formulato le più disparate ipotesi per individuare un “termine” per presentare l’esposto).
Secondo il TAR Toscana, tale “vuoto” di disciplina costituisce una possibile illegittimità costituzionale della norma: infatti, sarebbe illogico, ingiusto e irragionevole che il soggetto che abbia presentato una SCIA abbia termini “certi” per il “consolidamento” della stessa solo dal punto di vista del possibile intervento (inibitorio o in autotutela) d’ufficio della PA, restando, invece, esposto “a tempo indeterminato” a provvedimenti inibitori che scaturiscano da segnalazioni del controinteressato. L’assenza della fissazione di questo termine, sempre secondo il TAR Toscana, e in assenza di una convincente base normativa volta a inquadrare un possibile canale interpretativo, porta ad ammettere l’assenza di una scadenza del termine. Quindi al terzo contro interessato non si precluderebbe il diritto di depositare istanze di verifica e controllo sulla DIA/SCIA.
Per questi motivi, con l’ordinanza 11 maggio 2017 n. 667, il Tar Toscana ha quindi rimesso alla Corte Costituzionale una questione di assoluta rilevanza, anche pratica. Il tema è assai importante perchè da alcuni anni in Italia si è aperta nel versante amministrativo una nuova stagione di liberalizzazione e semplificazione delle procedure, che ha portato a travasare molti adempimenti dal regime autorizzativo a quello comunicativo. Con l’entrata in efficacia delle procedure e categorie di intervento previste dal D.Lgs. 222/2016, prevista per il prossimo 30 giugno 2017, sarà incrementata la platea degli interventi rientranti in CILA, in quanto sarà modificato il regime del Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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