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La Cassazione esclude il requisito di doppia conformità urbanistica col deposito strutturale antisismico “in sanatoria”.

La sentenza di Cassazione Penale n. 41872/2023 è tornata sul tema delle sanatorie edilizie riguardanti anche illeciti di natura strutturale e antisismica.

La fattispecie riguarda la realizzazione di una veranda aderente ad un edificio esistente, con pareti vetrate e finestre apribili, a struttura metallica e ancorata al suolo con imbullonatura, per superficie complessiva di 7,50 x 5,35 metri, altezza 3,12 metri e un volume complessivo di 125,19 metri cubi.

Inutile dire che questa veranda non poteva essere assimilata a gazebo per caratteristiche dimensionali, materiche e strutturali (e vorrei anche vedere).

La configurazione di questo manufatto comporta opera stabile, rientrante in regime di nuova costruzione e pertanto soggetta a necessario permesso di costruire. Tale realizzazione è avvenuta senza la dovuta pratica edilizia e tanto meno il deposito del relativo progetto strutturale ai competenti uffici (ex Genio Civile).

Qui nasce un problema sulla regolarizzazione edilizia del manufatto: la mancata tempestiva denuncia dei lavori edilizi in corso in zona sismica (articolo 93 DPR 380/0) o la necessità della relativa autorizzazione sismica (articolo 94 DPR 380/01), necessari per qualsiasi costruzione.

Sanatoria strutturale ammissibile, due orientamenti contrapposti

Sussiste una diffusa prassi che ammette due versioni “in sanatoria” del deposito strutturale e autorizzazione sismica, cioè effettuati in maniera tardiva o postuma rispetto all’opera compiuta, spesso rafforzata anche da norme regionali. Ma ciò non risolve automaticamente l’illecito antisismico dal punto di vista penale.

Riguardo al profilo dell’abuso strutturale e antisismico, occorre rammentare che esistono due distinti orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla possibilità di regolarizzare e sanarlo:

  1. CONTRARIO, che non ammette particolari soluzioni e procedure di sanatoria del profilo strutturale e antisismico in quanto assenti; consultando il D.P.R. 380/01 non sussistono le versioni “in sanatoria” della denuncia inizio lavori o di autorizzazione sismica rispetto a quelle disciplinate dagli articoli 65, 93 e 94 del T.U.E. Ad esempio la sentenza di Cass. Pen. n. 2357/2023 esclude l’autorizzazione sismica postuma o in sanatoria, ai fini penali.
  2. FAVOREVOLE, che ammette la sanatoria strutturale postuma; in alcune decisioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità è stato implicitamente considerato il rilascio dell’autorizzazione sismica postuma, per lo più trattando degli effetti estintivi limitati ai soli reati urbanistici della sanatoria edilizia ex articolo 36 TUE. Alcune sentenze ammettono la possibilità, a certe condizioni, di ottenere l’autorizzazione sismica post opera con le testuali parole “anche quello in sanatoria” (Cons. di Stato n. 3096/2021, n. 4142/2021), dando per scontato il rispetto della doppia conformità alla normativa strutturale vigente all’epoca dell’abuso sia al momento dell’istanza (Corte Costituzionale n. 101/2013, n. 2/2021). Queste ultime due sentenze di Corte Costituzionale non prevedono o ammettono una procedura formale di sanatoria strutturale, neanche a livello implicito: si limitano soltanto a sottolineare l’aspetto sostanziale, cioè l’estensione del criterio di doppia conformità anche agli illeciti antisismici. In altre parole hanno escluso la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria su opere non conformi anche alla disciplina antisismica.

Sanatoria strutturale non estingue il reato antisismico

Le discipline urbanistiche e antisismiche sono autonome e presentano reciproche connessioni su alcuni punti. Tra questi vi rientra il regime sanzionatorio penale che rimane distinto e indipendente l’uno dall’altro:

  • penale urbanistico: sappiamo bene il rilascio della sanatoria previo accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E. estingue il reato, e la natura permanente dell’illecito fa decorrere il termine dall’ultimazione effettiva delle opere (Cassazione Penale n. 25331/2019).
  • penale antisismico strutturale: il reato sismico non prevede un rimedio estintivo legato a ottenimento sanatoria simile a quello per gli illeciti urbanistici (art. 45 DPR 380/01), in quanto reato di pericolo astratto e senza procedura di sanatoria sismica. In sintesi il deposito “in sanatoria” degli elaborati progettuali non estingue (automaticamente) la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l’effetto estintivo dell’art. 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Cass. Pen. n. 41475/2022, n. 19196/2019, n. 55303/2016).

Fatta questa distinzione sul profilo penale, torniamo a dare un’occhiata congiunta a quello urbanistico edilizio e antisismico strutturale.

La doppia conformità urbanistica non si formerebbe con abusi strutturali antisismici

Il deposito strutturale antisismico degli elaborati progettuali di cui all’articolo 93 D.P.R. 380/01, presentato “a sanatoria” e cioè dopo la realizzazione delle opere non estingue la contravvenzione antisismica: essa punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l’effetto estintivo è limitato dall’art. 45 D.P.R. 380/01 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Cass. Pen. n. 41872/2023, n. 19196/2019, n. 11271/2010, n. 20275/2008).

La Cassazione penale (sentenze n. 41872/2023, n. 2357/2022) ha ritenuto che la realizzazione di opere eseguite in assenza del relativo titolo antisismico (deposito o autorizzazione sismica, rispettivamente articoli 93 e 94 TUE), venga meno il requisito di “doppia conformità” alla disciplina urbanistico edilizia vigente all’epoca di ultimazione opere e alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Si tratta di una visione restrittiva basata sulla carenza formale del deposito/autorizzazione sismica, la quale non verrebbe sanata neppure nei casi di loro adempimento tardivo: infatti nel nostro ordinamento nazionale non esiste l’istituto della sanatoria strutturale, a causa di un vuoto legislativo sul quale spesso intervengono le norme regionali.

Questo orientamento di Cassazione penale però crea un problema grave sul versante amministrativo della sanatoria urbanistico edilizia, arrivando ad un paradosso: anche in presenza di doppia conformità urbanistico edilizia, questa non si formerebbe mai in presenza di illeciti strutturali antisismici.

O peggio: se si arriva a sanare astrattamente a livello antisismico, si verrebbe esclusi comunque dalla sanatoria edilizia con doppia conformità, e rimarrebbero solo gli scenari di fiscalizzazione o rimessa in pristino.

Diciamo che una soluzione potrebbe venire dalla tanto attesa riforma del Testo Unico delle Costruzioni, che dovrebbe sostituire il DPR 380/01 e prevedere l’introduzione di nuovi strumenti di regolarizzazione illeciti strutturali. Almeno secondo quanto previsto dalle bozze che si vedono circolare.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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Questo articolo ha 2 commenti

  1. Riguardo l’interessante articolo su Sanatoria edilizia, doppia conformità assente con abusi strutturali, è carente della norma su valutazione della sicurezza paragrafo 8.3 DM 17.01.2018 nuove NTC.
    La disposizione prevede specifico procedimento per opere eseguite senza titolo abilitativo introducendo di fatto la sanatoria strutturale.
    È interessante il suo parere grazie.

  2. Buongiorno Ing. Pagliai.
    Qualora le opere siano antecedenti alla norma sismica la sanabilità ritorna comunque plausibile. Di conseguenza il Suo post vale per gli abusi commessi successivamente all’entrata in vigore della Legge 64/1974, oppure a quando il territorio interessato sia diventato zona sismica.

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