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L’onere della prova non riguarda soltanto la data dell’abuso, ma tutti i requisiti necessari per regolarizzare l’opera illecita

Per accedere ai benefici delle procedure di regolarizzazione occorre verificare e dimostrare a priori la sussistenza dei vari requisiti imposti dalle rispettive norme di sanatoria edilizia e condono edilizio.

In altre parole il soggetto richiedente deve dimostrare l’esistenza delle varie condizioni che giustificano l’ottenimento dei vantaggi, avvalendosi anche di proprio Tecnico professionista, . Facciamo alcuni esempi:

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L’onere di prova è idealmente limitato alla data di abuso, ma in verità nel regime di sanatoria edilizia e di condono edilizio si rende necessario dimostrare anche tutti i necessari presupposti normativi, che solitamente vengono attestati e asseverati nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui grava sul richiedente l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell’abuso. Solo il privato può, infatti, fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso, mentre l’amministrazione non può materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno del suo territorio (Cons. di Stato n. 853/2024, n. 8594/2023, n. 3011/2023, n.6112/2020, n. 7628/2023, n. 3304/2023, n. 3853/2021).

Tale onere ricade, secondo la condivisibile giurisprudenza della Sezione, sulla parte privata. Infatti, osserva la Sezione che “il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico – edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico) sia all’epoca di realizzazione dell’abuso sia a quella di presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001”; “ciò determina che in sede di accertamento di conformità è interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l’ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, attesa la finalità dell’istituto in parola, secondo il quale presupposto indefettibile per il rilascio del permesso in sanatoria è la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.5.2022, n. 3437; Id., Sez. VI, 14.3.2023, n. 2660).

E’ pertanto opportuno che prima di depositare le richieste di sanatoria edilizia, sia accertata l’esistenza di tutti i presupposti essenziali e necessari per la sua concedibilità, visto che il Tecnico abilitato deve pure asseverarli sotto propria responsabilità. La stessa cosa andava fatta a suo tempo per le relative istanze di condono edilizio ormai presentate almeno due decenni fa, per le quali oggi non resta che verificarli a posteriori sia qualora pendenti, sia per quelle concessioni edilizie in sanatoria già rilasciate.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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