In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
La sanzione demolitoria può arrivare con distinte modalità, cioè penale e amministrativa.
In diversi portali ci sono cascati fino ai piedi, diffondendo la notizia che in ambito penale l’intervenuta prescrizione del reato edilizio faccia decadere automaticamente l’ordinanza di rimessa in pristino e demolizione, veicolando il falso messaggio di farla franca grazie alla prescrizione.
Pochi portali hanno avuto il buon gusto di integrare e rettificare la notizia.
Il lato peggiore della vicenda? I tanti tecnici che sono andati dietro alla notizia fuorviante.
Facciamo subito chiarezza sulla presunta “Prescrizione della demolizione”.
DEFINIZIONE: ORDINANZA RIMESSA IN PRISTINO E DEMOLIZIONE
In ambito esclusivamente urbanistico, per gli illeciti e abusi edilizi esistono due distinti profili da considerare separatamente: penale e amministrativo.
Lo ripeto: siamo soltanto in ambito urbanistico edilizio, quindi lasciamo fuori gli aspetti antisismici, paesaggistici, vincolistici e similari.
Qualche giorno fa, nei primi giorni di Agosto alcuni portali hanno fatto riferimento alla sentenza di Cassazione Penale n. 31322/2019, divulgando la notizia che in caso di prescrizione (penale, ndr) del reato edilizio la demolizione è cancellata.
Non funziona così, e spiego perché analizzando la sentenza.
Il responsabile aveva compiuto illeciti edilizi rilevanti e sanzionati ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01. In altre parole si qualificano come abusi edilizi e pertanto sanzionati anche penalmente ai sensi dell’art. 44 dello stesso T.U.E.
In primo grado il giudice penale aveva riconosciuto l’intervenuta prescrizione del reato di abuso edilizio, ma comunque aveva emesso l’ordinanza di demolizione nonostante la prescrizione. A tale sentenza fanno ricorso fino a giungere in Cassazione, la quale lo accoglie parzialmente.
Nella sentenza di accoglimento parziale la Cassazione Penale statuisce correttamente che:
- l’ordine di demolizione impartito dal giudice (penale) ha come presupposto la sentenza di condanna per abusi edilizi;
- in caso di intervenuta prescrizione del reato, non è possibile disporre la demolizione del manufatto abusivo;
La sentenza prosegue e dichiara l’annullamento della sola ordinanza di demolizione emessa comunque in conclamata prescrizione. Infatti la demolizione ordinata dal giudice penale ha natura di sanzione conseguente alla sentenza di condanna. Ciò è disciplinato dall’art. 31 comma 9 del D.P.R. 380/01.
E in base all’ordinamento penale, in caso di mancata condanna penale, salta sanzione demolitoria da parte del giudice.
Ma il gioco non finisce qui: non esiste una prescrizione definitiva dell’abuso edilizio.
VIDEO : COME EVITARE LA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI
L’art. 31 del T.U.E. prevede una serie di sanzioni e azioni applicabili da altri enti pubblici, finalizzate all’emissione di ordinanze di demolizione e relative dirette esecuzioni.
In altre parole, il giudice penale non è mica l’unico soggetto in grado di emettere ordinanze di demolizione, e tale principio è evidenziato anche nell’art. 27 del T.U.E.
In parallelo, l’ordinanza di rimessa in pristino viene legittimante disposta (anche) dal responsabile o dirigente dell’ufficio tecnico comunale, ed essa ha valore puramente amministrativo nei confronti di un illecito di natura permanente (art. 31 commi 2 e 5 del D.P.R. 380/01). E in quanto tale, non è soggetta a prescrizione. Ma non solo: può essere anche reitarebile, all’occorrenza.
Se ci sono vincoli, anche le autorità competenti alla tutela e vigilanza del vincolo stesso possono provvedere e partecipare alla demolizione (art. 31 comma 7 D.P.R. 380/01).
TUTTI GLI ARTICOLI SULL’ORDINANZE DI DEMOLIZIONE
Infine, è previsto anche il caso d’inerzia delle stesse PA: qualora si protragga per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27 del D.P.R. 380/01, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
In definitiva, è sufficiente il solo versante amministrativo per emettere ordinanze di demolizione e renderle esecutive, anche in assenza di efficace azione dell’autorità giudiziaria.
Nessun dorma, non esiste ad oggi la prescrizione in grado di lasciare in sito gli abusi edilizi.
Il consiglio è di verificare se l’abuso possa ottenere la sanatoria, condivido questo audio podcast gratuito:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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