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Non è necessario ottenere il rilascio di permessi per demolizioni e rimessa in pristino conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.

Sarebbe il colmo se il responsabile dell’abuso edilizio dovesse chiedere il permesso per rimuoverlo

Un manufatto abusivo, colpito da ordine di demolizione, non deve essere autorizzato neppure sotto il profilo paesaggistico.

Nel caso in cui sia stato realizzato un immobile abusivo, soprattutto senza richiedere alcun permesso di costruire, è possibile che le attività di vigilanza e repressive proprie del Comune possano accertare l’illecito.

In tal caso, il Comune deve irrogare gli opportuni provvedimenti, quali la sospensione dei lavori e infine l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Entro il termine indicato nell’ordinanza (mediamente novanta giorni), se esistono i presupposti di doppia conformità alla disciplina edilizia e urbanistica, nonchè alla strumentazione e regolamentazione urbanistica locale, in base all’art. 36 del TUE è possibile presentare e ottenere la sanatoria edilizia.

Quanto sopra al netto degli aspetti vincolistici, antisismici, paesaggistici e di tutte le normative di settore.

A prescindere dalla decorrenza del termine indicato dall’ordinanza, il proprietario può decidere di adempiere all’ordinanza, evitando quindi le conseguenti sanzioni amministrative e penali che potrebbero derivare.

In tal caso la demolizione delle opere abusive, ovvero dell’intero manufatto, possono essere compiute liberamente senza dover ottenere preventive autorizzazioni, permessi o dover procedere a comunicazioni di sorta.

La demolizione si compie per adempiere all’ordinanza stessa.

Non trova alcun fondamento nell’ordinamento vigente la necessità di dotarsi di alcun tipo di autorizzazione edilizia (Cass. Pen. III n. 35077/2016).

Il principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento alla demolizione disposta con ordinanza (sanzione amministrativa), valido anche per la demolizione disposta dal giudice, secondo cui non occorre acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata o della Commissione Edilizia Comunale nel caso in cui l’ordine di ripristino discenda direttamente dall’applicazione della disciplina edilizia.

In tali ipotesi, infatti, l’ordine di demolizione si qualifica come atto dovuto in virtù di una valutazione di carattere giuridico, svincolata dalla violazione di specifiche disposizioni a tutela del paesaggio, per l’accertamento delle quali sarebbe stato necessario operare valutazioni implicanti esercizio di discrezionalità tecnica ascrivibili alla Commissione Edilizia (T.A.R. Campania, Napoli, sez. 2, 22 novembre 2013, n. 5317; T.A.R. Campania, Napoli, sez. 6, 1 agosto 2013, n. 4037).

La questione si riguarda solo sul versante della disciplina “puramente” edilizia, ma anche la disciplina paesaggistica, assai severa sotto il profilo penale.

In tal senso anche la recente modifica normativa del DPR 31/2017 in materia di semplificazione paesaggistica ha confermato che le demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi sono esentati dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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