La definizione rappresenta un principio uniforme su base nazionale, escluse forme di deroga con effetti di sanatoria

Pur avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, non è soggetta a prescrizione.

Carlo Pagliai
Autore
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali
Esso non è sottoposta neppure alla prescrizione delle sanzioni pecuniarie come stabilito dall’art. 28 L. 689/81, perchè tale norma riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Cass. Pen. sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011.)
La Corte di Cassazione Penale sez. III ha ribadito con sentenza n. 17199 del 27/04/2016 il costante indirizzo sulla non prescrittibilità delle ordinanze di ripristino e di demolizione.
L’ordinanza di demolizione ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio.
Quindi, è priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso.

Tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 – dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Delorier; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano).
Diversa è invece la questione della prescrizione degli aspetti penali legati ai reati edilizi, argomento trattato in un recente articolo.
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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