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Essendo sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio non è sottoposto alla disciplina di prescrizione

La sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio è priva di finalità punitive verso il soggetto titolare del bene, a prescindere che sia l’autore.

Nelle motivazione viene ribadito che la sanzione amministrativa demolitoria non si estingue col decorso del tempo, ai sensi dell’art. 173 cod. pen., in quanto tale norma si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. – 2 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670).

Neppure può  operare la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall’art. 28 L. 689/1981, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (“il diritto a riscuotere le somme … si prescrive”), mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione ripristinatoria che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Cass. Pen. III n. 41475/2016).

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La sanzione amministrativa demolitoria è rivolta a salvaguardare il territorio e non ha finalità rieducativa come la sanzione penale.

L’imprescrittibilità dell’ordine di demolizione deriva da una scelta del potere legislativo, non sindacabile in sede di vaglio della legittimità costituzionale sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali soggette a prescrizione.

La dottrina più consapevole ha sottolineato la differente finalità e natura delle misure amministrative previste per salvaguardare l’assetto del territorio: la demolizione infatti è connotata da una finalità ripristinatoria, l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime e le sanzioni pecuniarie alternative alla demolizione hanno una finalità riparatoria dell’interesse pubblico leso, le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ingiunzione a demolire sono connotate da una finalità punitiva.

La prescrizione penale è legata alla tutela di interessi individuali (libertà personale e dignità umana) ed alla progressiva erosione dell’attitudine risocializzante della pena, in ragione del decorso del tempo (tempori cedere).

Nella materia amministrativa il legislatore può decidere di non dare rilevanza, in una o più fattispecie sanzionatorie, al decorso del tempo quale causa estintiva, in ragione della prevalenza di interessi pubblicistici oggetto di privilegiata considerazione normativa come nel caso di specie, in cui la prevalenza è attribuita al ripristino dell’assetto del territorio (Cass. Pen. III n. 41475/2016).

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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