Diciamo che per questi contratti è stata confermata nuovamente la giurisprudenza in materia di commerciabilità e divieto di vendita immobili viziati da abusi edilizi, applicabile limitatamente ad atti traslativi, in base alla sentenza di Cassazione Civile n. 22656/2024.
E’ inutile invocare per i preliminari di vendita la stessa nullità contrattuale prevista dall’articolo 40 L. 47/85 per atti definitivi di trasferimento immobiliare tra vivi (esempio compravendite): questa sanzione di nullità si applica soltanto per “atti aventi ad oggetto diritti reali sugli immobili“, e riguarda alcune casistiche inerenti la menzione dei titoli abilitativi edilizi “primari” o dichiarazione Ante ’67.
La predetta sentenza di Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato in materia, il quale ritiene applicabile la sanzione di nullità prevista dall’art. 40 della legge n. 47 del 1985, ai soli contratti inter vivos che trasferiscono diritti reali su immobili realizzati in assenza di titolo edilizio, con esclusione quindi dei contratti ad effetti obbligatori, tra i quali rientra il contratto preliminare di vendita ( Cass. Civ. n. 6685/2019, n. 11653/2018, n. 21942/2017, n. 28456/2013). Lo stesso criterio merita applicazione anche per l’altra norma sulla commerciabilità degli immobili ovvero l’articolo 46 del D.P.R. 380/01.
Il Preliminare di vendita non è un atto con effetti traslativi, ma con effetti obbligatori
In definitiva non sussiste più l’orientamento che ammetteva l’estensione della nullità contrattuale del preliminare di vendita per violazione di commerciabilità ex articolo 40 L. 47/85, sebbene riferita agli atti di trasferimento ad efficacia reale; tale orientamento è stato costantemente affermato dalle sentenze di Cassazione Civile n. 11659/2018, n. 21942/2017, n. 9318/2016 e n. 28456/2013.
Agibilità e mancata menzione nel preliminare
Tenendo conto della distinzione operata sopra sulla carenza formale o sostanziale dell’Abitabilità/Agibilità, la Cassazione Civile con la predetta sentenza n. 8749/2024 ha operato una similitudine anche per gli illeciti edilizi riscontrabili:
Se sull’immobile risultano presenti violazioni “insanabili” ai fini urbanistico-edilizi, incidenti eziologicamente sulle condizioni e requisiti di Agibilità/Abitabilità quali igiene, salubrità e sicurezza, non essendo l’immobile oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento qualificato (grave) che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio datum (Cass. Civ. Ordinanza n. 14900/2023; Sentenza n. 39369/2021).
Qualora manchi la documentazione amministrativa, ma siano presenti, in concreto, i requisiti richiesti dalla legge per l’agibilità, non si può attivare il rimedio della risoluzione per inadempimento, presupponendo il ricorso a detto rimedio la verifica, sul piano oggettivo e subiettivo, dell’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. (Cass. Civ. n. 7187/2022; Ordinanza n. 8220/2021; Sentenza n. 15052/2018; Ordinanza n. 4022/2018; Sentenza n. 10995/2015, n. 22346/2014, n. 7281/2014).
Diciamo che l’orientamento rimane coerente con quanto già evidenziato in precedenti post, per il quale si rammenta la distinzione tra assenza formale e sostanziale dell’Agibilità negli immobili.
Tuttavia, anche stavolta si deve raccomandare la massima prudenza e anticipare fin dall’inizio la verifica dello Stato Legittimo dell’immobile, considerato che tale regime è stato ulteriormente aggravato dalla Legge n. 105/2024 “Salva Casa”, di cui ho pubblicato il libro su Amazon.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
La conformità catastale è condizione per validità del trasferimento immobiliare, ma non ogni difformità impedisce la compravendita: la Cassazione n. 18649/2026 conferma la natura della nullità formale e distingue le irregolarità rilevanti dalle difformità lievi che non richiedono aggiornamento della planimetria.
Difficile dimostrare la esistenza di un illecito edilizio di ogni tipo, soprattutto quando il Comune contesta quelle discordanze in epoca molto risalente, magari anteriore al 1° settembre 1967.
Le planimetrie allegate al condono non sanano automaticamente tutte le difformità rappresentate, la mancata verifica può lasciare irregolarità e produrre uno Stato Legittimo parziale.