Confermato l'orientamento sulla nullità formale nel regime di commerciabilità degli immobili rispetto agli abusi edilizi

Nei contenziosi su contratti ad effetti obbligatori come il “compromesso” la dichiarazione sostitutiva può intervenire postuma
Nella domanda di esecuzione forzata ex art. 2932 c.c. di un preliminare veniva lamentata l’assenza della dichiarazione prescritta dalla L. 47/85.
La cassazione su questo punto si è espressa molte volte mantenendo una precisa linea giurisprudenziale: esaminiamo la sentenza n. 27529/2016 della seconda sezione di Cassazione Civile.
Tra i diversi motivi di doglianza, una parte si opponeva alla decisione della Corte di Appello perchè aveva ritenuto ammissibile la produzione di documenti la cui mancanza avrebbe determinato la pronuncia di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del giudice di primo grado, trattandosi di documenti che l’altra parte avrebbe ben potuto produrre nel giudizio di primo grado.
Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Cassazione che ha mantenuto il proprio consolidato indirizzo in tema diesecuzione in forma specificadell’obbligo di concludere uncontratto di compravendita di un immobile.
La Cassazione ha infatti confermato che la sussistenza delladichiarazione sostitutivadi atto notorio, di cui all’art. 40 L. 47/85 rilasciata dal proprietario venditore o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in dataanteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì unacondizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite.
Di conseguenza, la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l’ulteriore conseguenza chesia l’allegazione sia la documentazionedella sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindiavvenire anche nel corso del giudizio, purché prima della relativa decisione (Cass. Ss. Uu. 23825/2009; Cass.17419/2010).
In sintesi, qualora in sede di preliminare di compravendita risultasse carente tale dichiarazione (tra l’altro non prevista nei preliminari da nessuna normativa), essa può essere attestata anche durante l’eventuale contenzioso che può sorgere in seguito.
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CARLO PAGLIAI,Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliareCONTATTI E CONSULENZE
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