
Il DL Semplificazioni consente alcune soluzioni per vendere e trasformare immobili con pratiche insussistenti
Esiste una specie di soccorso per casi in cui l’accesso agli atti dia esito negativo a richieste di pratiche edilizie depositate in passato.
Mi riferisco ai casi in cui si conoscano gli estremi delle pratiche edilizie tramite appositi registri comunali, depositate a suo tempo presso lo stesso ente pubblico, ad esempio quali:
- Licenza edilizia
- Concessione edilizia
- Autorizzazione edilizia
- Art. 26 (modifiche interne)
- Condono edilizio
- Denuncia inizio attività (DIA)
- Permesso di Costruire
- Segnalazione certificata Inizio Attività (SCIA)
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
- Le varie versioni in sanatoria/tardiva;
- Eccetera
L’esigenza di recuperare tutte le pratiche edilizie relative ad un immobile è strettamente necessario per ricostruire lo Stato legittimo di conformità urbanistico edilizia, concetto e definizione introdotto nel D.P.R. 380/01 dallo stesso Decreto Semplificazioni.
La finalità di questa innovazione normativa è filtrare l’accesso alle ristrutturazioni e alla commerciabilità degli immobili, filtro che avviene anche (e non solo) con le verifiche delle tolleranze costruttive.
Cos’è lo Stato Legittimo di conformità? Tre risposte:
Ebbene, il legislatore col D.L. 76/2020 “Semplificazioni” ha introdotto alcune possibili soluzioni alternative ai casi in cui la pratica edilizia risulti insussistente negli archivi, cioè non sia disponibile copia.
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