Skip to content

Consiglio di Stato ha confermato la validità degli interventi compiuti prima del D.Lgs. 222/2016

Mi ha sorpreso molto questa pronuncia, direi che ha prevalso una linea di buon senso ai fini pratici dell’edilizia libera.

Interessante la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 2715/2018, riguardante un caso di pergotenda realizzata su di una terrazza a livello attorno all’anno 2011.

Per prima cosa sottolineo il Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01 era già stato oggetto della riforma, o meglio, dell’introduzione vera e propria del cosiddetto regime “Edilizia Libera“, anche se non era poi dettagliato e avanzato come oggi.

Col tempo le esigenze normative e di praticabilità, nonchè gli indirizzi giurisprudenziali, hanno reso necessario rimettere mano a questa parte della normativa edilizia, sfociando in una serie di tappe normative che sono passate dal D.Lgs. 124/2015 al D.Lgs. 222/2016 (c.d. Decreto ‘SCIA 2), fino a giungere al famigerato Glossario per l’edilizia libera, promulgato con D.M. 2 marzo 2018, pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018 n.81.

Il Glossario è un elenco non esaustivo delle opere fattibili in edilizia libera

Come già espresso in altri articoli, il Glossario per l’edilizia libera è una parte di quello che avrebbe dovuto essere il più ampio Glossario Unico per le definizioni di intervento. Evidentemente il legislatore, non riuscendo a produrlo interamente, ha optato per rilasciarlo “a rate”, e non credo che sia stata una scelta vincente.

Lo scopo iniziale del Glossario Unico è quello di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale mediante elenco delle principali opere edilizie, della relativa categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte.

Praticamente si tratta di giungere ad uno strumento in grado di consentire una lettura a cascata delle opere edilizie, ed esso ha visto la luce ad aprile 2018 (Approfondisci qui).

Opere oggi rientranti in questo regime compiute prima della sua entrata in vigore: come conviene comportarsi?

In questo caso il Consiglio di Stato si è espresso puntualmente sulla questione, di cui riporto in estratto il passaggio cruciale:

2.1 Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n.380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate.

Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e) quinquies, che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo.

La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016 n.222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per due ragioni.

In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse.

In secondo luogo, la giurisprudenza di cui subito si dirà, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui s’è detto, distingueva all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue caratteristiche.

Direi che emergono aspetti molti interessanti e sopratutto, di buon senso per entrambe le parti in gioco, cioè Pubblica Amministrazione e cittadinanza.

Prosegui la lettura dell’articolo o consulta la Video Guida:

Attenzione a non confondere questi principi di retroattività.

Mi preme sottolineare che dal punto precedente non emerge il principio di retroattività vero e proprio, peraltro neppure espressamente previsto dai suddetti provvedimenti normativi, in particolare per il regime repressivo demolitorio.

Piuttosto, il discorso è confinato nello “scalino inferiore”, cioè delle opere in edilizia libera e che possono essere al massimo colpite dal sanzionamento pecuniario, e non demolitorio.

Ovvero: d’accordo che si tratta di edilizia libera soggetta a comunicazione, per la quale si sanziona la mancata formalità della presentazione CIL/CILA.

Mi spiego meglio: se un’opera fosse stata compiuta poco prima della Riforma del Decreto ‘SCIA 2‘, e rientrante in CILA, ed oggi risulta inquadrata nella edilizia libera “pura” magari proprio dal suddetto Glossario, in questo caso vale l’esclusione dal sanzionamento (pecuniario, ndr).

Certo, inutile dire che restano sempre e comunque fatti salvi tutti i vincoli, norme e discipline settoriali, nonchè regolamenti locali e Piani Regolatori: torno sempre a dire che se siete proprietari del Colosseo, le cose stanno un po’ diversamente.

In questo video ho affrontato l’argomento, commenta pure sul mio canale YouTube ==>  www.youtube.com/carlopagliai

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su