Costruzioni e interventi esonerati dal titolo abilitativo richiedono dimostrazione epoca e consistenza
Norme ballerine rendono necessario premunirsi e datare l’effettiva esecuzione di certe opere.
Fidarsi è bene farlo con pochi, e va fatto: con un legislatore iperattivo facciamo attenzione.
Il regime di edilizia libera si è affacciato ed evoluto nel corso dei decenni con diversi metodi, assumendo una specifica connotazione normativa a partire col Testo Unico DPR 380/01.
In seguito sono intervenute ulteriori modifiche e integrazioni in particolare quelle a partire dagli anni 2010 in poi.
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In ultimo, il cosiddetto Decreto Legislativo n. 222/2016 ‘Scia 2’ che ha riformato profondamente tutti i regimi amministrativi edilizi, compreso l’Edilizia Libera ed escluso quello dell’edilizia “pesante” soggetta a Permesso di Costruire.
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Non passa anno, se non addirittura trimestre, che il legislatore nazionale metta mano a modifiche al Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01.
Ed ecco quindi che si assiste ad un altalenamento delle norme e disposizioni, non c’è quindi neppure da stupirsi se tra un anno e l’altro si assiste a cambiamenti procedurali a certe categorie di intervento.
Prendiamo ad esempio l’Edilizia Libera, quella cioè veramente libera da qualunque adempimento.
Libera per modo di dire: restano sempre impregiudicate e fatte salve tutte le discipline settoriali come paesaggistica, antisismica, vincolistica, e chi più ne ha, più ne metta.
Detto questo è importante focalizzare gli interventi in Edilizia libera “pura”.
Ad oggi 30 novembre 2017 (è il caso di sottolineare la data in queste cose) l’attuale stesura dell’articolo 6 prevede una serie di categorie di intervento.
Prendiamo quella sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’art. 6 comma 1 lettera B:
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
Ammettiamo di costruire una sorta di pedana fissa, di quelle che vediamo comunemente sopra i marciapiedi pubblici per superare un lieve dislivello di due scalini per l’accesso.
Ammettiamo pure che tra due anni il legislatore modifichi la norma e assoggetti questo intervento a CILA.
Come può dimostrare con certezza, e senza rischi di inconfutabilità da parte della Pubblica Amministrazione incaricata a vigilare sugli abusi?
E’ il caso di dirlo che conviene davvero premunirsi e “cristallizzare” lo stato dei luoghi ad una certa data, proprio per non incorrere in nessun caso di contestazione da parte alcuna.
Il problema infatti potrebbe non solo provenire dalla P.A., ma anche al momento in cui si decida di compravendere l’immobile proprio perchè ci si troverebbe al dilemma di dover esibire un elemento concreto di prova, che attesti la realizzazione ad una certa data.
Il legislatore non ha previsto (giustamente) alcuna procedura di nessun tipo per gli interventi in edilizia libera “pura”, da tenere ben distinti da quelli in edilizia libera esenti da titoli abilitativi tuttavia soggetti a CILA.
Ecco quindi che si pone la necessità di documentare con data certa l’esecuzione di tali opere, e soprattutto di depositarne presso un ente terzo come una Pubblica Amministrazione.
In questi casi si può fare cosa gradita a consigliare la committenza a fotografare le opere e attribuirgli data certa, magari con PEC o marcatori temporali da conservare con cura.
Addirittura, c’è chi consiglia di effettuare comunque deposito in Comune ancorché non previsto da nessuna disciplina (attuale, ndr) col rischio di vedersi recapitare a casa una lettera di restituzione per inoperatività; resta il fatto che comunque resterebbe traccia indelebile futura dell’entrata di questa documentazione.
In questo caso si andrebbe a sovraccaricare il Comune di documentazione inutile, almeno sotto un profilo amministrativo, ma il committente avrebbe quanto meno uno straccio cartaceo da esibire per una qualunque ragione.
Ulteriori consigli e dettagli li ho espressi in questo video nel canale YouTube:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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