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Opere Strutturali Fondazione

L’accertamento di conformità richiede il doppio rispetto alla disciplina urbanistico edilizia vigente all’epoca e ad oggi, compreso l’antisismica.

Ricevo e commento volentieri una riflessione del collega Ing. M. Federici, a margine di sentenza TAR Abruzzo n. 42/2022 del 03 febbraio 2022. Si riprende l’argomento già affrontato in sull’accertamento di conformità edilizia in ambito strutturale, statico e antisismico ai sensi art 36 oppure 37 comma 4° del DPR 380/2001, comunemente indicata “sanatoria edilizia”.

Come è noto la sanatoria edilizia attiene a irregolarità edilizie di varie tipologie per i quali il soggetto interessato e suo tecnico di fiducia asseverano la sussistenza di doppia conformità, riferita congiuntamente a:

  • epoca di esecuzione dell’abuso;
  • al momento del deposito in Comune dell’istanza di Accertamento di conformità (art. 36) o SCIA in sanatoria (art. 37);

Intanto il Comune dovrebbe effettuare questa prima verifica di ambito “normalmente” urbanistico, ma non è l’unico da esaminare: infatti dovrà svolgere questo tipo di doppia verifica, per esempio, anche nell’ambito strutturale e antisismico.

DOPPIA CONFORMITA’ IN SANATORIA: ORIGINI E DEFINIZIONE

La sentenza di Corte Costituzionale n. 101/2013 ha conclamato la doppia conformità sismica

Da tempo la giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa hanno però dato seguito al principio della “doppia conformità sismica” senza la quale la sanatoria edilizia decade e se fosse stata rilasciata dal Comune è titolo illegittimo, cioè invalido, con altre gravi conseguenze.

Sul punto la Corte Costituzionale si è già espressa più volte con le sentenze della Corte Costituzionale n. 101/2013, n. 290/2019 e n. 02/2021 (punto 14), in cui hanno delineato che senza la doppia conformità sismica non sussiste alcuna sanatoria edilizia.

In sostanza la regola della doppia conformità vale anche per la normativa antisismica, costituendo, per gli interventi in zona sismica, un principio fondamentale delle materie «governo del territorio» e «protezione civile».

In materia qua si è già espresso in senso favorevole il TAR Molise con la sentenza n. 169/2021, cui si rinvia. Ultimamente uscita anche la sentenza TAR Abruzzo (L’Aquila) n. 42/2022 per cui al punto 7.4. riporta:

7.4. È invece fondato il gravame avverso il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Escluso infatti il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e dovendo pertanto presumersi che la tettoia e la recinzione siano opere abusive – perché non è provato che siano state realizzate in regime di edilizia libera e sono prive di titolo edilizio – il Comune avrebbe dovuto accertarne la consistenza e la conformità alle norme edilizie e urbanistiche e di sicurezza sismica (Corte Cost. 101/2013 e 2/2021), sia all’epoca della presentazione dell’istanza, sia all’epoca in cui la tettoia e il muro erano certamente esistenti, rispettivamente nel 1997, quando la tettoia fu ristrutturata, e nel 2009, quando il muro fu consolidato in cemento armato, come asserito dai resistenti (cfr. memoria di costituzione e relazione tecnica allegata all’istanza di accertamento di conformità).

8. Il ricorso è quindi accolto in parte.”

Appare evidente quindi che il Comune qualora volesse rilasciare la sanatoria edilizia non possa, e non debba ignorare, la dovuta verifica di sussistenza e coesistenza anche della legalità sismica doppia temporale sotto il profilo delle norme tecniche sismiche nei due momenti canonici.

Si apre uno scenario: è indispensabile svolgere verifiche pre-antisismiche

Si tratta di analizzare l’abuso edilizio se sia conforme alla disciplina antisismica allora vigente al momento della realizzazione dell’illecito ed al decreto vigente momento della richiesta asseverazione della sanatoria edilizia (oggi NTC 2018).

Magari possono capitare casi in cui all’epoca dell’abuso, il territorio non fosse neppure classificato come zona sismica: questa situazione semplifica soltanto uno dei due passaggi di verifica, ma resta in campo quello più temibile e restrittivo, cioè la normativa tecnica delle costruzioni vigente oggi).

E’ noto che tra i decreti antisismici (dal 1975, al 1986 al 1996) emanati anteriormente alle NTC 2008 con DM 14/01/2008 (e quindi oggi DM 17/01/2018), esista un approccio totalmente innovato dal Legislatore. Per questo motivo è probabile che le opere abusive oggetto di sanatoria edilizia con doppia conformità edilizia (urbanistico edilizia) difficilmente potranno risultare conformi anche alle vigenti NTC 2018.

In sintesi, si ritiene che soltanto i piccoli abusi edilizi potranno trovare riscontro positivo sia in doppia conformità edilizia (Comune) che in quella sismica (ex Genio Civile), per cui prima di giurare una doppia conformità occorre una verifica preliminare scrupolosa sia del richiedente che peggio del tecnico asseverante le varie conformità dell’oggetto di regolarizzazione.

Appare doveroso rammentare che anche gli uffici tecnici comunali siano onerati della responsabilità del doppio scrutinio, in quanto se l’ufficio comunale dovesse rilasciare un titolo sanante illegittimo, si potrebbe profilare in capo al dirigente una ipotesi di reato di abuso d’ufficio.

Di conseguenza una richiesta di sanatoria edilizia dovrà essere inoltrata dal Comune al competente ufficio regionale “ex Genio civile”, l’unico che possa esprimere in merito alla doppia conformità sismica e quindi appare ineludibile che il tecnico (solo laureato abilitato) della sanatoria edilizia alleghi ai documenti anche le verifiche strutturali riferita ai due specifici periodi di riferimento.

Certamente bisogna anche sottolineare che molte Regioni hanno cercato di limare questo problema introducendo particolari norme e procedure di semplificazioni, alcune delle quali colpite e dichiarate inapplicabili dalla Corte Costituzionale, prime tra tutte la n. 101/2013 che riguardava un punto della L.R. Toscana n. 1/2005.

Conclusioni

Aggiungo che la “fonte” di questa impostazione proviene dall’inasprimento del criterio di doppia conformità alla disciplina urbanistico edilizia, avvenuta col DPR 380/01: prima della sua entrata in vigore, l’ambito di verifica della doppia conformità era circoscritto ai soli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunale, senza che dovesse estendersi a qualsiasi altra norma di settore, come appunto l’antisismica. Il discorso vale anche per le difformità alla norma sul risparmio energetico ex L. 10/1991, tra i tanti.

Anche in questo ambito è necessario aprire degli interrogativi da condividere col legislatore, visto il perdurante “odore” di riforma del DPR 380/01 (a proposito, ma che fine ha fatto il percorso legislativo?). Resta da domandarsi se il legislatore vorrà lasciare invariato questo restrittivo regime di doppia conformità “totale” in favore della sicurezza, o voglia sbilanciarsi verso la semplificazione riducendone anche il grado di sicurezza delle opere ed edifici oggetto di regolarizzazione.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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