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Spetta all’imputato dimostrare l’esatta epoca dell’abuso edilizio e dell’esecuzione delle opere contestate

In caso di contestazione di reato per abusi edilizi è necessario accertare la data di ultimazione delle opere da cui riferire il conteggio della prescrizione.

Ogni elemento è utile per dimostrare l’epoca di compimento dell’illecito edilizio, ma sopratutto sono quelli probatori e inoppugnabili che possono fare la differenza nel processo penale.

Tenuto conto anche della generale lungaggine dei procedimenti, molto spesso tali elementi sono utili per individuare il momento a cui riferirsi per il conteggio della prescrizione dell’art. 44 D.P.R. 380/01.

Più volte nel blog ho affrontato il tema dei reati edilizi e accertamento delle opere, e condivido questo approfondimento per evidenziare alcuni aspetti, molto utili soprattutto per le verifiche di conformità urbanistica.

Per quanto possa apparire semplice, la datazione dell’effettiva fine dei lavori è una “guerra” basata sui mesi e perfino i giorni da conteggiare.

Ad esempio, se al momento del sopralluogo e rilievi delle competenti autorità si presentano elementi di cantiere in atto (impalcature, sostegni telescopici dei solai, carpenterie, materiali edili, attrezzi, ecc) sarà dura per l’imputato affermare che i lavori sono stati interrotti da tempo.

In caso di costruzioni e opere abusive, qualora l’imputato indichi una data di ultimazione e il giudice non sia in grado di verificare se la prosecuzione dei lavori sia avvenuta o meno oltre tale data, essa non può essere disattesa (Cass. Pen. III n. 11463 del 14 Marzo 2019).

Tuttavia, anche nell’ambito di reati edilizi vale il principio generale per cui ciascuno deve dimostrare quanto sostiene, e pertanto grava sull’imputato l’onere di allegare gli elementi utili per determinare la data di inizio decorrenza del termine di prescrizione.

E in caso di reati edilizio, cioè oggetto di sanzione penale, la data di decorrenza consiste in quella di esecuzione dell’opera contestata.

La motivazione è che soltanto l’imputato, quale soggetto interessato, è il solo a potere disporre concretamente di questi elementi
(Cass. Pen. III n. 11463 del 14 Marzo 2019).

Prove testimoniali e dichiarative non vanno considerate attendibili

Semplici attestazioni di fatti sono ritenute non completamente affidabili, pertanto l’onere di dimostrare data o epoca dell’abuso (e ultimazione opere) non può essere assolto con fonti dichiarative.

Al contrario, sono essenziali elementi di prova documentale o di provenienza certa, vediamone alcune:

  • rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi alla data asserita;
  • aerofotogrammetrie;
  • fatture acquisto materiali edilizi;
  • comunicazioni e documenti formali;
  • ecc similari;

Tali elementi di prova devono appunto supportare la tesi difensiva e relativa epoca di consumazione del reato edilizio, comprovanti la data anteriore a quella risultante dalla contestazione nel procedimento.

Ed è il motivo per cui si rende necessario effettuare verifiche opportune sugli immobili, durante la fase esplorativa di ogni compravendita.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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