Tra essi prevale la rappresentazione grafica in quanto la volontà precettiva dell’amministrazione va racchiusa nella planimetria o nel disegno
Dagli accessi agli atti delle pratiche edilizie possono emergere discordanze tra quanto descritto e disegnato nello stesso titolo abilitativo.
Partiamo da un esempio: nella pianta dell’appartamento le dimensioni di una finestra risultano indicate pari a 2,00 x 2,00 ml = 4,00 mq di superficie.
Nella relazione di verifica che descrive i rapporti aeroilluminanti viene riportata invece una superficie della stessa apertura pari a 3,50 mq.
Tra le due prevale l’indicazione contenuta nella pianta rappresentativa, in quanto la P.A. in essa rinviene le caratteristiche tecniche dell’intervento pianificatorio o edilizio progettato.
Al contrario la relazione descrittiva riveste solo funzione illustrativa ed integrativa dell’opera da realizzare, perché possa essere correttamente eseguita (TAR Campania n. 5575/2018).
Come dire: tra pianta e relazione tecnica, prevale la prima.
Questa prevalenza tra le due tipologie descrittive dell’opera da una parte è condivisibile sulla base del semplice buon senso: la rappresentazione grafica è soggetta a minore interpretazione da parte dell’osservatore.
Dall’altra, apre interrogativi anche nel caso opposto: mi sono capitati casi in cui la rappresentazione grafica fosse palesemente errata (e a sfavore del proprietario) a fronte di una relazione tecnica pienamente corretta.
Applicando il suddetto principio in casi simili, il committente rischia di vedere applicare una valutazione che corre in direzione opposta ai propri interessi.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
La conformità catastale è condizione per validità del trasferimento immobiliare, ma non ogni difformità impedisce la compravendita: la Cassazione n. 18649/2026 conferma la natura della nullità formale e distingue le irregolarità rilevanti dalle difformità lievi che non richiedono aggiornamento della planimetria.
Difficile dimostrare la esistenza di un illecito edilizio di ogni tipo, soprattutto quando il Comune contesta quelle discordanze in epoca molto risalente, magari anteriore al 1° settembre 1967.
Le planimetrie allegate al condono non sanano automaticamente tutte le difformità rappresentate, la mancata verifica può lasciare irregolarità e produrre uno Stato Legittimo parziale.