Il Comune può consentire il cambio d’uso degli edifici esistenti e, nello stesso ambito urbanistico, vietarlo invece per gli edifici ancora da realizzare o in corso di realizzazione. Non esiste alcun obbligo di trattare le due fattispecie nello stesso modo.

L’adozione del PRG non sostituisce subito quello precedente, e si applicano le misure di salvaguardia
Nell’ipotesi in cui il Comune abbia già un Piano Regolatore Generale efficace, la procedura per aggiornarlo integralmente o per sostituirlo con un altro prevede un periodo di doppia vigenza sovrapposta.
I Piani Regolatori Generali di ogni comune sono strumenti di governo del territorio e di pianificazione del suo assetto, e seguono le norme previste dalla Legge n. 1150/42.
Col tempo la normativa di pianificazione territoriale è stata delegata alle Regioni, e pertanto la loro disciplina si può presentare diversa da regione a regione, nelle quali il PRG comunale può assumere denominazioni diverse (PGT in Lombardia, PS-POC in Toscana, ecc).
Definizione, contenuti e obbiettivi del Piano Regolatore (articoli di approfondimento):
- PRG, strumento programmatico e operativo
- Le scelte discrezionali dietro al PRG, e la motivazione
- Norme tecniche attuative prevalgono su cartografia
- Misure di Salvaguardia nei PRG: scopi e obbiettivi
- Disposizioni successive sostituiscono quelle previgenti
- Durata dell’efficacia del PRG e piani attuativi
- In caso di assenza del Piano Regolatore Generale
In via sintetica, la procedura di adozione del nuovo Piano Regolatore comporta la sua entrata in vigore in versione provvisoria, perchè la versione adottata può essere suscettibile di ulteriori modifiche in funzione delle osservazioni accolte; in certi casi può essere necessaria la ri-adozione integrale a fronte dell’accoglimento delle osservazioni con cambiamenti sostanziali.
Ho pensato di riassumere tutto con uno schema semplificato.

La Procedura che porta all’approvazione definitiva del PRG si estende in un arco di tempo, dove all’inizio abbiamo l’adozione in versione provvisoria”; questa adozione iniziale non comporta la decadenza del PRG precedente (o meglio, previgente), bensì la sua efficacia sovrapposta ad essa.
In sostanza, con l’adozione del nuovo PRG si apre un periodo (c.d. periodo delle misure di salvaguardia)in cui nello stesso territorio comunale valgono contemporaneamente due Piani Regolatori. E questo comporta diverse difficoltà applicative per le pratiche edilizie ordinarie e per le sanatorie edilizie.
Questo periodo di doppia vigenza comporta la doppia applicazione di due PRG con la formula delle Misure di salvaguardia secondo la L. 1902/1952, e non può avere durata superiore a tre anni.
Nel momento in cui il Piano Regolatore adottato viene approvato in via definitiva, dopo aver esaminato ciascuna osservazione con le controdeduzioni del Comune, il previgente Piano perde efficacia definitivamente, e nel Comune si torna ad applicare il solo PRG approvato.
CONSIGLI UTILI
Quando si devono impostare pratiche edilizie, sanatorie oppure verifiche immobiliari ad oggi, occorre tenere presente che un PRG adottato comporta la doppia valutazione contemporanea di più strumenti: quello adottato, e quello previgente.
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